Organici e mobilità
Il Ministero dell'Istruzione si avvale, per i compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica, dell’opera di docenti e
dirigenti scolastici nei limiti del contingente stabilito (legge 448 del
23 dicembre 1998, articolo 26, comma 8).
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Enti e associzioni possono avvalersi dell’opera di docenti e dirigenti scolastici nei limiti del contingente stabilito (Legge 448 del 23 dicembre 1998, articolo 26 commi 8, 9 e 10)
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ll Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra l’ARAN e le Organizazioni Sindacali del comparto scuola disciplina il rapporto di lavoro sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico.
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La dotazione organica rappresenta l'insieme dei posti che vengono assegnati ad una istituzione scolastica per il corretto avvio dell'anno scolastico.
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Con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono ridefinite le regole della mobilità professionale e territoriale del personale scolastico.
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La mobilità del personale docente, educativo e ATA regola i trasferimenti tra scuole. Inoltre, il personale docente educativo e ATA può richiedere annualmente di essere utilizzato o assegnato provvisoriamente su una sede scolastica.
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Per ciascun anno scolastico il Miur definisce la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici. I contingenti sono ripartiti in base alle dimensioni regionali.
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La dotazione organica rappresenta l'insieme dei posti assegnati a una istituzione scolastica per il corretto avvio dell'anno scolastico.
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