Ultimo aggiornamento 8 settembre 2021
Il riconoscimento del titolo finale di studio, conseguito in Stati diversi dall’Italia, si ottiene attraverso la procedura di equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani.
La richiesta di equipollenza dei titoli di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di istruzione secondaria di I e II grado, deve essere presentata all’Ufficio Scolastico Territoriale della Regione di residenza.
L’equipollenza del proprio titolo è spendibile sempre e comunque. Tuttavia, per rendere spendibile il proprio titolo di studio estero esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, in mancanza di un decreto di equipollenza, si può richiedere l’equivalenza ai fini professionali presentando specifica istanza, che renda “equivalente ai fini concorsuali” un determinato diploma straniero di fine percorso di istruzione a quello italiano di istruzione secondaria di I o II grado solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.
Partecipazione a pubblici concorsi che richiedono il diploma di istruzione secondaria di I o II grado
Per partecipare a procedure di selezioni concorsuali indette da pubbliche amministrazioni e finalizzate al pubblico impiego, si può presentare domanda in applicazione della procedura di equivalenza ai sensi dell’art.38 del Decreto Legislativo 165/2001.
Tale procedura prevede la valutazione del titolo estero posseduto dal richiedente, allo scopo di stabilirne l’equivalenza a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso, ovvero, a un Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione o a un Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.
Attivata unicamente per il concorso pubblico al quale si desidera partecipare, per la procedura di equivalenza è obbligatorio allegare alla domanda il bando di concorso di interesse e, pertanto, non potrà essere accettata una sola domanda per più procedure concorsuali.
L’equivalenza ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001 NON può essere rilasciata nel caso di procedure concorsuali rivolte al reclutamento di “professioni regolamentate”, come quella di docente.
Si precisa, altresì, che il Ministero dell'Istruzione non è competente sulla procedura di equivalenza dei titoli di studio accademici ai fini concorsuali, che è in capo al Ministero dell'Università e della Ricerca.
Chi può presentare domanda di equivalenza ai sensi dell’art.38 del D.lg. n.165/2001
Possono richiedere l’equivalenza ai fini concorsuali del proprio titolo di studio estero tutti i cittadini italiani e comunitari in possesso di un titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea, diverso dall’Italia, e i cittadini non-UE con i seguenti requisiti:
- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati e titolari di protezione sussidiaria;
- familiari extra UE di cittadini dell'Unione Europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Modalità di presentazione della domanda (art. 38)
L’ente responsabile della procedura di equivalenza art. 38 è il Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per l’Organizzazione ed il Lavoro Pubblico - Servizio per le Assunzioni e la Mobilità,che procede alla relativa determina, sentito il parere che viene formulato dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione - D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII.
La domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, deve essere inviata esclusivamente via PEC, entro la data di scadenza del bando di concorso oggetto della richiesta, sia al Dipartimento della Funzione Pubblica (PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it ) sia al Ministero dell’Istruzione (PEC: dgosv@postacert.istruzione.it ).
Partecipazione a procedure di reclutamento indetti da Enti con natura giuridica privatistica (art.12- Legge 29/2006 e art. 48 DPR 394/1999)
La valutazione dei titoli di studio esteri ai fini della loro corrispondenza con il titolo italiano, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006 e dell’art. 48 DPR 394/1999, viene effettuata dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione -D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio VIII , nei casi dei procedimenti non rientranti nelle procedure selettive finalizzate a un impiego nel settore pubblico, ovvero, nei casi in cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio per la partecipazione a corsi/concorsi indetti da Enti con natura giuridica privatistica.
Tutti i cittadini italiani, comunitari e non-UE possono presentare la domanda, compilata secondo il modello predisposto e completa della necessaria documentazione, esclusivamente via PEC, all’indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it.
All’interessato verrà rilasciata un’equivalenza (dichiarazione di corrispondenza) del titolo straniero a quello italiano relativo ai diplomi di istruzione secondaria di I e II grado, che sarà valida solo ed esclusivamente per il corso o concorso citato nel modello di domanda.
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