Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica
- Progettazione educativa in armonia con i princìpi della Costituzione.
- Piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.
- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
- Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, a iniziare dalla prima classe.
- Personale docente fornito del titolo di abilitazione.
- Contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande di riconoscimento della parità devono essere presentate agli Uffici scolastici regionali, entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente a quello da cui si vuole decorrano gli effetti della parità. L'Ufficio scolastico regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. A seguito degli esiti di tale verifica, alla quale possono concorrere anche le risultanze di eventuali visite ispettive, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio conclude il procedimento, adottando un motivato provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno. Il riconoscimento decorre dal 1° settembre successivo.
Per la modulistica e i documenti che occorre presentare si rimanda agli Uffici regionali competenti.