L’organico del personale scolastico si distingue in organico di diritto e in organico di fatto.
L’organico di diritto è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.
L’organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l’organico di diriitto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.
Il MIUR di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il parere della Conferenza Unificata, determina la consistenza dell’organico del personale A.T.A. per ciascun Ufficio scolastico regionale.
Il decreto interministeriale adottato viene trasmesso alla Corte dei Conti ai fini della registrazione.
Il MIUR fornisce anche agli Uffici scolastici regionali le indicazioni necessarie a consentire l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, per garantire e assicurare la funzionalità e l’efficienza dei serivizi scolastici che non sia stato possibile assicurare in sede di definizione dell’organico di diritto.