Da un punto di vista normativo, le attività CLIL possono essere sviluppate nelle scuole di ogni ordine e grado: l'articolo 4, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999, prevede che "Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali".
Le modalità organizzative di percorsi CLIL attivati in assoluta autonomia e su base volontaria sono state modificate dalla Legge di Riforma 53 del 2003 e dai Regolamenti attuativi del 2010 in quanto hanno previsto in forma generalizzata l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera negli ultimi anni di tutti i Licei e Istituti Tecnici. Nei Licei Linguistici l’insegnamento è previsto a partire dalla classe terza in una lingua straniera e in un’altra lingua straniera a partire dalla classe quarta.
La scelta legislativa ha richiesto la definizione di norme applicative e di attività formative che coinvolgono università, enti, associazioni professionali, agenzie varie.
In questo contesto occorre ricordare la nota 240 del 16 gennaio 2013 (Norme transitorie CLIL per i licei linguistici) e la nota 4969 del 25 luglio 2014 (Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici) che offre alle scuole un quadro riassuntivo della normativa che regola l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, definisce i requisiti richiesti ai docenti e propone modalità attuative graduali.
Il percorso per diventare "docente CLIL" prevede la frequenza di Corsi di perfezionamento organizzati presso le Università in base alle seguenti norme:
- Decreto del Ministro del 30 settembre 2011 che stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, ai sensi dell’articolo 14 del decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010 (Regolamento concernente la formazione iniziale). I corsi di perfezionamento sono organizzati dalle Università, hanno il valore di 60 CFU e sono rivolti a docenti in possesso di abilitazione e di competenze linguistiche certificate nella lingua straniera di almeno livello C1. Il decreto descrive le finalità del corso, il profilo del docente per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera e l’articolazione dei crediti formativi.
- Decreto del Direttore generale 6 del 16 aprile 2012 che definisce le modalità di attuazione dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL del valore di 20 CFU affidati alle Università e rivolti ai docenti in servizio.
Certificazioni delle competenze linguistiche ed enti certificatori
I docenti CLIL devono essere in possesso di certificazioni linguistiche di livello C1 rilasciate da enti certificatori, riconosciuti con Decreti Direttoriali che sono costantemente aggiornati, come da elenco che segue:
- Decreto del Ministro del 7 marzo 2012 che stabilisce i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
- Decreti della Direzione Generale Affari Internazionali che forniscono gli elenchi degli Enti certificatori delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico riconosciuti dal MIUR:
- Decreti della Direzione Generale per il Personale Scolastico: