La formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono un metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e per favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all’innovazione (articolo 21, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).
L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione e alle esperienze europee e internazionali (articolo 21, comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).
Il Miur definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti. Tale attività tiene conto delle direttive governative in materia di formazione, delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 (articolo 21 comma 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).
La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, è comunicata all'Amministrazione dal dirigente interessato con congruo anticipo. Si intende autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata, ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti (articolo 21, comma 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).
Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione e aggiornamento professionale che siano comunque in linea con gli obiettivi indicati nel CCNL personale area V per il triennio normativo 2002-2005. A tal fine al dirigente è concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno (articolo 21, comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).
Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento, svolte dal dirigente ai sensi dei commi 7 e 8, con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata (articolo 21, comma 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area V per il triennio normativo 2002-2005).