Come farsi riconoscere in Italia una qualifica professionale, compresa l’istruzione e la formazione professionale?
Il sistema di riconoscimento dei titoli di studio osserva procedure diversificate in base ai settori formativi di riferimento, correlati alla competenza attribuita alle diverse istituzioni soggetti erogatori del servizio (Stato e Regioni).
In particolare:
1) Settore istruzione, di competenza statale (Ministero istruzione, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche) che rilasciano, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di ordine liceale, tecnico e professionale (4° liv. QNQ/EQF). La procedura di riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado è accessibile solo ai cittadini comunitari o ai titolari di protezione internazionale nonché ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all’estero, ai cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione
Ai soli fini della partecipazione a pubblici concorsi i cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno Ue per lungo soggiorno possono chiedere “l’equivalenza” del titolo di studio posseduto, valido ai soli fini della procedura concorsuale.
L’istanza di riconoscimento del titolo è presentata presso gli Uffici scolastici regionali corredata da:
- diploma del quale si chiede il riconoscimento in originale o in copia autenticata, tradotto e accompagnato da Dichiarazione di Valore;
- elenco delle materie di insegnamento rilasciato in forma ufficiale dall'istituto di provenienza, tradotto;
- programma analitico delle materie studiate in ogni annualità (programmi ministeriali), tradotto.
Ai fini della integrale corrispondenza tra titolo in possesso dal richiedente e titolo di cui si chiede il riconoscimento è possibile richiedere eventuali prove integrative ritenute necessarie, espletate con la nomina di apposita commissione ministeriale.
Il provvedimento di riconoscimento del titolo, ad eccezione dei titoli equivalenti finalizzati alla partecipazione a pubblici concorsi, attribuisce valore legale al titolo di studio valido su tutto il territorio nazionale
2) Settore istruzione e formazione professionale, di competenza delle singole Regioni, che si articola in:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale triennali che rilasciano qualifiche professionali (3° liv. QNQ/EQF) e percorsi quadriennali che rilasciano diplomi professionali (4° liv. QNQ/EQF) definiti con il Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali.
I percorsi sono uniformati su tutto il territorio nazionale. La procedura di riconoscimento è di competenza delle singole Regioni. L’istanza di riconoscimento può essere presentata in una delle Regioni presso cui è attivato il percorso formativo di cui si chiede il riconoscimento.
Il provvedimento di riconoscimento del titolo (qualifica triennale o diploma professionale) è valido su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla Regione che l’ha riconosciuto.
b) percorsi di formazione professionale di durata variabile (semestrali, annuali, biennali, triennali) che rilasciano attestati e/o titoli attinenti alle figure professionali di riferimento definiti dalle singole Regioni con gli autonomi Repertori regionali delle qualificazioni. La procedura di riconoscimento è di competenza della Regione presso cui è attivato il percorso e di cui si chiede il riconoscimento del titolo finale. L’istanza di riconoscimento può essere presentata nella Regione presso cui è erogato il percorso formativo di cui si chiede il riconoscimento.
Il provvedimento di riconoscimento del titolo in questo caso è valido solo nell’ambito del territorio della Regione che l’ha riconosciuto.