La Legge 448 del 23 dicembre 1998 (articolo 26 commi 8, 9 e 10) prevede che possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità.
Tali assegnazioni posssono essere disposte:
- presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi;
- presso gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
È inoltre possibile il collocamento presso università ed enti di ricerca e formazione con oneri a carico di questi ultimi
Le suddette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e, dopo cinque anni continuativi, la perdita della titolarità.