Istruzione parentale
La scuola è aperta a tutti: lo stabilisce espressamente l’articolo 34 della Costituzione. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. Se i genitori scelgono l’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dai genitori.
Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all’anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.
Normativa
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017
Decreto legislativo 76 del 15 aprile 2005
Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994
Costituzione della Repubblica italiana, articolo 34