Obbligo scolastico

Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell’assolvimento

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni e si assolve attraverso una delle seguenti modalità:

  • frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) organizzati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali;
  • sottoscrizione, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato.
  • istruzione parentale. In questo caso gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

La cosiddetta “Legge Caivano” stabilisce che i sindaci e i dirigenti scolastici vigilino sull’obbligo di istruzione.
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, alla chiusura delle iscrizioni, verificano se tutti gli alunni che frequentano le classi terminali del proprio istituto sono iscritti al percorso di istruzione successivo. Se risultano alunni non iscritti, i dirigenti scolastici contattano i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale per accertare la loro scelta scolastica. Queste informazioni vengono inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il sindaco individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce chi ne è responsabile invitandolo a procedere entro una settimana. La pena prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è la reclusione fino a due anni.

Normativa:

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