Titoli di accesso all'insegnamento

Titoli di accesso

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

  • Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento);
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 titolo abilitante all'insegnamento).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

  • Laurea di vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale di nuovo ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento ;
  • Diploma di scuola superiore: consente l'accesso agli insegnamenti tecnico-pratici fino al 31 dicembre 2025.
  • Per le classi di concorso A26 e A28 i requisiti di accesso sono stabiliti dal Decreto 20 novembre 2023;
  • Per le classi di concorso A20 e A27 nonché per le classi di concorso oggetto di accorpamento (nuove A01, A12, A22, A30, A48, A70 e A71) occorre fare riferimento al Decreto 22 dicembre 2023.

PERSONALE EDUCATIVO (per Convitti ed Educandati)

  • Laurea in Scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale
  • Laurea in Scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria
  • Laurea triennale in Scienze dell’educazione L-19
  • Laurea in Scienze pedagogiche
  • Laurea vecchio ordinamento in Scienze dell’educazione, LS/65 e LM/57
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002

NOTE:

  1. In base all’art.5 del Decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023, "coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’articolo 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze". 
  2. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
  3. I laureati di vecchio ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD - Settori Scientifico Disciplinari).
  4. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD. Nel caso in cui sia previsto un requisito minimo di CFU per un gruppo di SSD (separati da virgola, “e”, “o”) è possibile qualunque ripartizione fra tutti i SSD elencati nel gruppo purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale. Tali crediti possono quindi essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o parte nell’uno e parte nell’altro.

Esempio:
 

Codice Classe di concorso Denominazione Titoli di accesso NOTE
A-54
ex 61/A
Storia dell’arte LS 4-Architettura e ingegneria edile (5) (5) Con almeno 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-ART e ICAR di cui 12 in LART/01 o 02, 12 in L-ART/01 o 02 o 03 o 04 e ICAR/13 o 18 o 19

Con LS-4 si può accedere alla classe A-54 in uno dei seguenti modi: 
a) un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD LART/01 e LART/02 
+ un totale di 12 CFU conseguiti in uno o più dei SSD L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, ICAR/13, ICAR/18, ICAR 19;
b) 24 CFU in LART/01;
c)  24 CFU in LART/02.

N.B.: non è obbligatorio conseguire CFU nel settore ICAR

 

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