Il FOIA (Freedom of Information Act), introdotto con decreto legislativo n. 97 del 2016, è parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione nell’ottica della trasparenza definito dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia).
L’accesso civico generalizzato garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non c’è il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge.
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, differisce dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione:
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale (regolato dalla legge n. 241/1990), garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni, senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto di accesso civico “semplice” (regolato dal d. lgs. n. 33/2013), che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge (in particolare, dal decreto legislativo n. 33 del 2013), l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.
Accesso Documentale L. 241/1990 | Accesso Civico d.lgs 33/2013, art. 5, co.1 | Accesso Generalizzato d.lgs. 33/2013, art. 5, co.2 |
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Serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990. |
Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso Civico può essere esercitato da chiunque, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. Non è possibile chiedere la pubblicazione di dati documenti e informazioni non obbligatorie. |
Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono accessibili i dati e documenti della PA non soggetti ad obbligo di pubblicazione, anche in assenza di interessi giuridicamente rilevanti. L’accesso generalizzato può essere negato o differito solo nei casi previsti dall’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. |