I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
- dell’ordinamento degli studi del Paese da cui proviene;
- dell’accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto.
Se lo studente è cittadino comunitario non più soggetto all’obbligo di istruzione, si può iscrivere alla scuola di istruzione secondaria superiore richiedendo l’equipollenza del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.
Se non è cittadino comunitario, il Consiglio di Classe valuta l’accoglimento della richiesta, tenendo presente l’età, e programmando, se necessario, un esame integrativo.
Una volta inserito a scuola, lo studente sostiene l’esame di stato anche se non ha il diploma di terza media poiché il sistema di istruzione del suo paese di provenienza non lo prevede.
Per l’inserimento a scuola si presentano i seguenti documenti:
-il certificato degli anni di scolarità o il titolo di studio firmato dal dirigente scolastico della scuola frequentata e legalizzato dall’Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese straniero;
-la dichiarazione di valore e la traduzione giurata del titolo o del certificato degli anni di scolarità, rilasciate dalle Autorità preposte.
Normativa
Nota ministeriale 465 del 27 gennaio 2012
Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 31 agosto 1999
Decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998
Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994