Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell’istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell’esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale.
Norme sull’esame di Stato del primo ciclo
Le norme di riferimento per l’ammissione degli studenti all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità di svolgimento dello stesso sono il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.
L’ammissione all’esame
Possono essere ammessi all’esame in qualità di candidati interni gli studenti che:
- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.
In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all’esame espresso in decimi.
I candidati privatisti sostengono l’esame di Stato alle condizioni precisate all’articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017. La domanda dev’essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento. Anche per i candidati privatisti la partecipazione alle prove INVALSI costituisce un requisito obbligatorio.
Le prove d’esame
L’esame di Stato prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse anche non consecutive, e un colloquio. Per gli studenti iscritti ai percorsi musicali il colloquio è integrato da una prova di pratica di strumento.
Le tre prove scritte sono relative:
- all’italiano o alla lingua nella quale si svolge l'insegnamento: la Commissione d’esame predispone tracce relative a testi narrativi o descrittivi, testi argomentativi, comprensione e sintesi di testi di diverso tipo;
- alle competenze logico-matematiche, con problemi e quesiti sulle aree “numeri”, “spazio e figure”, “relazioni e funzioni”, “dati e previsioni”, con possibile riferimento anche ai metodi del pensiero computazionale;
- all’inglese e alla seconda lingua comunitaria, con verifiche di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa per l’inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria.
Il colloquio mira ad accertare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studi, il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica.
Gli alunni con disabilità certificata svolgono le prove secondo modalità coerenti con il proprio piano educativo individualizzato. Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la prosecuzione degli studi.
Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento svolgono le prove in coerenza con il proprio piano didattico personalizzato. Se sono dispensati dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Se sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate.
La valutazione
A ciascuna prova scritta e al colloquio viene attribuito un voto intero in decimi. Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione (solo per i candidati interni) e la media dei voti di tutte e quattro le prove d’esame (senza arrotondamenti).
Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore (es. 6,5 viene arrotondato a 7; 6,4 viene arrotondato a 6).
L’esame viene superato se il voto finale è pari almeno a 6/10.
Solo se il voto finale è pari a 10/10, la Commissione d’esame, all’unanimità, può decidere di assegnare la lode.
Il voto finale viene riportato sul diploma.
La certificazione delle competenze
Al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato viene rilasciata una certificazione delle competenze, che attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742). La certificazione delle competenze è integrata da una sezione, a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese.