Sapere la differenza tra le scuole paritarie e le scuole private
La legge 62 del 2000 ha stabilito (al comma 7 dell'articolo 1) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall'ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due: scuole paritarie e scuole non paritarie.
Scuole paritarie
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il riconoscimento della parità garantisce:
- l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato
- l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.
Scuole non paritarie
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata, e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.
Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.
Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall'Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Informazioni di dettaglio
Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata alla scuola non statale