Ultimo aggiornamento 2 dicembre 2021
Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n. 15 del 28 gennaio 2016.
Introduzione sul procedimento
In Italia la professione di educatore dei servizi educativi dell’infanzia è regolamentata a livello nazionale attraverso il Decreto legislativo n.65 del 13 aprile 2017 e il Decreto Ministeriale n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplinano i requisiti richiesti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, ovvero della figura professionale che predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare nei bambini dai 3 ai 36 mesi le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente ludico, affettivo e cognitivo.
L’educatore dei servizi educativi per l’infanzia opera all’interno dei nidi (con bambini di 3-36 mesi), delle sezioni primavera (24-36 mesi), dei servizi integrativi (spazi gioco 12-36 mesi, centri per bambini e famiglie, servizi in contesto domiciliare 3-36 mesi) ossia nelle strutture previste dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
È possibile esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, per quanti abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Paesi NON UE), richiedendo il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della suddetta direttiva europea.
In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato/a, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso le strutture che ospitano servizi educativi per bambini dalla nascita ai tre anni di età.
I cittadini comunitari in possesso dell’abilitazione alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia rilasciata da un Paese membro dell’UE dovranno documentare il valore legale della propria qualifica professionale esclusivamente attraverso l’attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della direttiva europea dalla competente autorità del Paese di origine del titolo abilitante (art. 13 della Direttiva Europea 2013/55/CE - “condizioni del riconoscimento”).
Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE, le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero in quanto non previste dalla suddetta direttiva europea.
Le dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane in loco saranno, invece, richieste per le sole abilitazioni conseguite nei Paesi extra UE. Tuttavia, tali dichiarazioni non devono limitarsi ad attestare il valore del titolo di studio, ma certificarne anche il valore abilitante all’esercizio della professione (circolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prot. MAE0106934 del 29 luglio 2021).
Indicazioni per la presentazione della domanda
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
È possibile presentare apposita istanza di riconoscimento unicamente tramite la piattaforma “Riconoscimento Titolo Educatore dell’Infanzia”
Vai all'Applicazione “Riconoscimento Titolo Educatore dell’Infanzia”
Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale, per cui qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli Uffici del Ministero non verrà presa in considerazione.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti i dettagli operativi sono presenti nell’apposita guida.
Come dettagliato nella guida operativa, dopo l’accesso applicazione è presente l’area Service Desk On Line per richiedere assistenza e consultare le FAQ.
Si evidenzia, a questo proposito, che l’ufficio competente nel riconoscimento della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia non è competente nei problemi tecnici della piattaforma.
Viceversa, il team che risponde al suddetto help desk è competente esclusivamente sui problemi tecnici della piattaforma e non risponde a domande relative all’aspetto amministrativo della procedura, le cui risposte sono recuperabili all’interno della suddetta guida.
UFFICIO COMPETENTE
Ufficio V della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione
Archivio di pubblicazione decreti riconoscimento