Dotazioni organiche personale docente ed educativo e insegnanti di religione cattolica

L’organico del personale scolastico si distingue in organico di diritto e in organico di fatto. L’organico di diritto è un organico previsionale, determinato tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.

L’organico di fatto è quello derivante dalle modifiche che l’organico di diritto può subire dopo la scadenza delle iscrizioni da parte degli studenti.

Il Miur, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il parere della Conferenza Unificata, determina la consistenza dell’organico del personale docente ed educativo per ciascun Ufficio scolastico regionale.

Il decreto interministeriale adottato viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Iil Miur fornisce anche agli Uffici scolastici regionali le indicazioni necessarie a consentire l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, per garantire e assicurare la funzionalità e l’efficienza dei servizi scolastici che non sia stato possibile assicurare al momento della definizione dell’organico di diritto.
 

Personale docente

Personale educativo

Insegnanti di religione cattolica

Tutor – Scienze della formazione primaria

Tutor – Scuola secondaria (art. 2-bis, comma 7, decreto legislativo n. 59/2017)

Esoneri e semiesoneri docenti presso istituzioni scolastiche affidate in reggenza

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