Ogni informazione relativa al riconoscimento dei titoli di studio esteri in Italia viene fornita dal Centro Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA). L’istituzione di tale Centro corrisponde agli impegni assunti dal nostro Paese con la firma e la ratifica della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.
A seconda del livello del titolo di studio e della finalità del riconoscimento (ad esempio: prosecuzione degli studi, accesso ai pubblici concorsi, conseguimento del titolo italiano corrispondente, esercizio delle professioni regolamentate, etc.), sono diverse le procedure e le amministrazioni competenti per il riconoscimento. Una panoramica delle varie procedure di riconoscimento è disponibile alla pagina https://www.cimea.it/pagina-procedure-riconoscimento-titoli.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non è competente per il riconoscimento dei titoli di studio esteri. Tuttavia, le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero (Ambasciate o Consolati) possono rilasciare la Dichiarazione di Valore in loco di un titolo di studio o di abilitazione professionale conseguito all’estero nella circoscrizione di loro competenza.
La Dichiarazione di Valore non è una forma di riconoscimento del titolo, ma un documento di natura informativa che gli istituti di formazione e le Amministrazioni competenti per il riconoscimento dei titoli in Italia possono utilizzare per la valutazione dei titoli stessi, ai fini del proseguimento degli studi, dell’esercizio di professioni regolamentate, etc.
Le informazioni riportate nella Dichiarazione di Valore riguardano: natura e livello dell’istituzione che ha emesso il titolo estero; durata legale del corso di studio; requisiti di accesso al corso; eventuale votazione ottenuta con riferimento al sistema di valutazione vigente; valore del titolo nel Paese di origine ai fini del proseguimento degli studi ed eventualmente dell’esercizio della professione; ogni altra informazione eventualmente ritenuta utile alla sua valutazione in Italia.
Legalizzazione
Sono esentati dalla “legalizzazione” i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja (5 ottobre 1961), in questi casi la legalizzazione è sostituita dalla “Apostille”.
Apostille
È in vigore, dunque, tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione. E’ necessario far apporre, sul titolo estero, la cosiddetta “Postilla dell’Aja” prima di richiedere la Dichiarazione di Valore. Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille. La “Apostille” non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude. Per consultare l’elenco degli Stati aderenti e le autorità competenti a rilasciare l’Apostille clicca qui