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Docenti e dirigenti scolastici hanno la possibilità di prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, presso l’Amministrazione centrale e periferica (legge 448 del 23 dicembre 1998 articolo 26, comma 8).
Tale personale svolge compiti legati all’attuazione dell’autonomia scolastica. La durata massima di collocamento fuori ruolo è fissata, di norma, in due anni scolastici.
Con circolare ministeriale si determina il contingente dei posti e la loro ripartizione tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici Scolastici Regionali.
I Capi Dipartimento, quindi, stabiliscono la ripartizione dei posti tra uffici di staff e Direzione generali.
I Dipartimenti e le Direzioni Generali provvedono, successivamente, a emanare l’avviso per la selezione, nominano la commissione, e formulano la graduatoria finale.