In caso di disaccordo sulla valutazione finale, conclusa la fase del contraddittorio, i Dirigenti scolastici possono rivolgersi a un Organismo di garanzia.
L’Organismo, istituito con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, è un organo collegiale composto da uno dei Capi Dipartimento, con funzioni di Presidente, da due Direttori generali e due dirigenti scolastici.
Il Dirigente scolastico può attivare la procedura di conciliazione entro il termine perentorio di 30 giorni – 60 giorni in caso di valutazione negativa - dalla notifica del punteggio della scheda di valutazione tramite la piattaforma.
Per attivare la procedura, è necessario inviare una richiesta scritta, compiutamente motivata e documentata, all’indirizzo PEC della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e, per conoscenza, al Direttore generale dell’USR di appartenenza.
L’Organismo di garanzia, previa audizione delle parti anche con modalità telematica, sulla base delle memorie trasmesse dal valutatore e dal valutato nonché dell’ulteriore ed eventuale documentazione acquisita, esprime, nel termine di trenta giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta, un parere obbligatorio ma non vincolante. Il parere viene inviato al valutatore e al valutato: può contenere una motivata proposta di modifica e/o di integrazione della valutazione contestata o può confermare la valutazione stessa.
Il valutatore può accogliere le modifiche proposte dall’Organismo o confermare la propria valutazione, motivando congruamente la decisione con nota scritta da notificare al valutato e all’Organismo procedente entro i successivi dieci giorni lavorativi dal parere espresso dall’Organismo.