Il Comitato Unico di Garanzia sostituisce, in attuazione dell’articolo 21 della legge 14 novembre 2010, n. 183, i precedenti Comitati per le pari opportunità e quello paritetico sul fenomeno del mobbing, unificandone le competenze e le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche e da altre disposizioni in materia.
Affidando tutte le competenze ad un unico organismo (che non va nemmeno duplicato per aree funzionali e dirigenza), è stata eliminata la proliferazione di comitati e razionalizzato l’esercizio delle funzioni (non più frammentate).
Il CUG, dunque, seppure in una logica di continuità con i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il contrasto del fenomeno del mobbing, si afferma come soggetto del tutto nuovo, attraverso il quale il legislatore intende raggiungere più obiettivi:
- assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;
- favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoropubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
- razionalizzare e rendere efficiente ed efficace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere dei lavoratori e delle lavoratrici. La razionalizzazione, ottenuta anche mediante l'unificazione di competenze, determina un aumento di incisività ed efficacia dell'azione, la semplificazione organizzativa e la riduzione dei costi indiretti di gestione andrà a vantaggio di attività più funzionali al perseguimento delle finalità del CUG.
Il Comitato sviluppa, pertanto, opportune politiche per la diffusione delle pari opportunità e contro ogni discriminazione, per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e per il benessere psicofisico dei lavoratori e delle lavoratrici.
Con riguardo specifico al MIUR, il primo Comitato è stato istituto con decreto dipartimentale il 26 maggio 2011 che si è formalmente insediato il 28 novembre 2011.
Per il quadriennio 2015-2019 il CUG è costituito con decreto dipartimentale del 14 dicembre 2015, n. 89, come modificato dai successivi DD 19 ottobre 2017, n. 8, DD 1° ottobre 2018, n. 39 e DD 8 gennaio 2019, n. 1.
Il 9 gennaio 2012 il Comitato si è dotato di un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
È un organismo a composizione paritetica, del quale fanno parte rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali e membri nominati dall'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente.
È presieduto da un Presidente, i cui compiti sono stabiliti dall’art. 5 del Regolamento. Svolge le funzioni vicarie del Presidente il Vicepresidente eletto dal Comitato (art. 6 del Regolamento).
Il Comitato ha durata quadriennale e si riunisce – in convocazione ordinaria – 4 volte all’anno.
I Compiti del Comitato sono stabiliti dall’art. 2 del Regolamento, che richiamano (con leggere modifiche) quelli già individuati nelle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2011.
NORMATIVA CUG:
- Approvazione adozione del Regolamento per il funzionamento del CUG presso il MIM - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - Competenze
- Regolamento CUG MIUR 9 gennaio 2012
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2011, concernente le “Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (in attuazione dell’art. 21, comma 1, lett. c) della legge 4 novembre 2010, n. 183).
- Art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”).
- Artt. 7 e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).