Tasse scolastiche e contributo scolastico: pagamenti, esoneri e rimborsi
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Tassa di iscrizione: si paga all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: si paga ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile. La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso di interruzione della frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
Tassa di esame: si paga solo nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile.
Tassa di diploma: si paga in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro.
Le tasse scolastiche vengono versate all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.
Il pagamento è effettuato tramite bollettino postale, modello F24 o, in alternativa, mediante avviso di pagamento emesso da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal Ministero, e collegato alla piattaforma pagoPA.
Tasse scolastiche - pagamento tramite modello F24
- Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite modello F24
- Cod. contributo
- Risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019
- Modelli (fac simile e istruzioni)
Esonero dalle tasse scolastiche
L’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è previsto per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che conseguono una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. Per motivi economici è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00.
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati delle seguenti categorie:
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
c) ciechi civili.
L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Il voto di comportamento non inferiore a otto decimi consente l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.
Normativa
Decreto ministeriale 390 del 19 aprile 2019
Decreto legislativo 297 del 16 Aprile 1994, art. 200
Contributo scolastico
I contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Per questo la segreteria non può richiedere alle famiglie contributi obbligatori per lo svolgimento delle attività curriculari ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie (ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono essere richiesti solo a titolo volontario per il miglioramento e l’ampliamento dell'offerta formativa e per raggiungere livelli qualitativi più elevati. Per questi motivi non è consentito alla scuola richiedere il pagamento del contributo come condizione per accettare l’iscrizione dello studente.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.
Normativa
Nota Ministeriale 593 del 7 marzo 2013
Nota Ministeriale 312 del 20 marzo 2012
Legge 296 del 27 Dicembre 2006
Decreto Legislativo 226 del 17 ottobre 2005
Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 18 maggio 1990
Richiesta di rimborso tasse e contributi
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile si presenta richiesta all'Agenzia delle Entrate presso cui l'importo è stato versato. Per quanto riguarda il contributo scolastico, poiché è volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto.