Esame di Stato secondo ciclo
Ammissione:
- aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- non avere una valutazione inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Candidati esterni:
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.
Presentazione delle domande:
In linea generale, per la presentazione delle domande da parte dei candidati esterni tramite piattaforma dedicata con credenziali SPID sono individuate le seguenti scadenze: - 30 novembre: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione (anche nel caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio: termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali;
- 20 marzo: termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo dell'anno scolastico in corso e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.
Modalità di svolgimento:
Le prove sono tre.
La prima consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento. La seconda è una prova scritta sulla disciplina di indirizzo indicata dal Ministero dell’istruzione (vedi le discipline di indirizzo individuate dal Ministero per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali). È predisposta nei singoli istituti: per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. In questo modo la prova sarà aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico.
La terza prova consiste in un colloquio. Solo per questa terza prova, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza.
Valutazione finale:
La valutazione finale è espressa in centesimi. Al credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano sono attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si può ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiscono requisito di accesso alle prove.
La votazione si calcola in centesimi: il voto massimo resta 100, il minimo 60.
È prevista la possibilità di assegnare fino a cinque punti di bonus; possono ottenere la lode quei candidati che conseguono il punteggio massimo sia nel credito sia nelle prove.
Riferimenti normativi:
Esame di Stato 2022/2023: candidati interni ed esterni, quando e come presentare domanda di partecipazione
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;