G.U. n. 151 del 30.6.2017
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l’art. 5, che prevede la reiterazione dell’istanza;
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui l’Istituto “Accademia della psicoterapia” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Pescara – Via Monte Midia, 10 – per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l’intero corso, a 60 unità;
CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del
30 maggio 2017, ha espresso parere negativo sull’istanza di riconoscimento, rilevando che la proposta della Scuola introduce una serie di elementi, riguardanti sia costrutti teorici che prospettive di ricerca, che mostrano come al modello tradizionale di riferimento vengano aggiunte significative modificazioni di non comprovata diffusione nella comunità terapeutica e scientifica; che, pertanto, non sono presenti caratteristiche di riferimento e di riconoscimento del modello proposto dalla Scuola tali da poterlo considerare accettabile a norma di regolamento;
RITENUTO che, per i motivi sopraindicati, la istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L’istanza di riconoscimento proposta dall’Istituto “Accademia della psicoterapia”, con sede in Pescara – Via Monte Midia, 10 – per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI