Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, D.M. n.937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000)
Roma, Giovedì, 13 dicembre 2018

Secondo Piano degli interventi di tipologia A1, B e C per alloggi e residenze per studenti universitari ex art. 3, comma 1, D.M. n.937/2016 (IV bando Legge n. 338/2000)

Nota Prot. n. 853

Ufficio:

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 29 marzo 2019

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

VISTA la Legge 14 novembre 2000, n. 338 e s.m.i. “disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), in particolare l’art. 144, comma 18, il quale dispone, tra l’altro, un ampliamento delle categorie dei soggetti che possono avere accesso al cofinanziamento di cui alla Legge 14 novembre 2000, n. 338;

VISTO l'art. 17 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata Legge 338/2000;

VISTO il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni (di seguito CDP S.p.A.);

VISTO il D.M. 9 maggio 2001, n. 117, con il quale è stata istituita la “Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari" di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 338/2000 (di seguito “Commissione”);

VISTO il D.M. 21 luglio 2015, n. 504, con il quale è stata da ultimo rinnovata la Commissione, che ha operato in prorogatio fino al 4 settembre 2018;

CONSIDERATO che è in corso di perfezionamento l’iter per il rinnovo della Commissione;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 338/2000, la spesa per il funzionamento della Commissione è determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art. 1 della Legge n. 338/2000 e che di tali spese si deve tenere conto nella predisposizione del presente Piano;

VISTO il D.M. 10 dicembre 2004, n. 40 (registrato alla Corte dei conti il 12.1.2005, reg. 1, foglio 14) contente il “Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze universitarie, relativo al I Bando Legge n. 338/2000” (D.M. 9 maggio 2001, n. 116) nell’ambito del quale hanno trovato finanziamento tutti gli interventi ammessi ivi compresi quelli ammessi al cofinanziamento con riserva di reperimento di ulteriori risorse;

VISTI il 1° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui D.M. 30 luglio 2008, n. 41 (registrato alla Corte dei conti il 7.10.2008 - reg. 5, foglio 294), e il 2° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui a D.M. 14 novembre 2008, n. 72 (registrato alla Corte dei conti il 19.01.2009, reg. 1, foglio 25), relativi al II Bando L. n. 338/2000 (D.M. 22 maggio 2007, n. 42) nell’ambito dei quali hanno trovato finanziamento tutti gli interventi ammessi ivi compresi quelli ammessi al cofinanziamento con riserva di reperimento di ulteriori risorse;

VISTO il D.M. 7 agosto 2012, n. 246 (registrato alla Corte dei conti il 17.10.2012, reg. 14, foglio 291) contente il “Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze universitarie, relativo al III Bando L. n. 338/2000” (D.M. 7 febbraio 2011, n. 26) nell’ambito del quale hanno trovato finanziamento tutti gli interventi ammessi ivi compresi quelli ammessi con riserva di reperimento di ulteriori risorse;

VISTO il D.M. 28.11.2016, prot. n. 936 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016 registrazione provv. n. 4619), con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nell’ambito della presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi ai bandi di cui alla L. n. 338/2000;

VISTO il D.M. 29.11.2016 prot. n. 937 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016 reg. prev. n. 4620), con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonché alla relativa copertura finanziaria, relativamente al IV Bando L. n. 338/2000;

TENUTO conto dell'art. 3 del richiamato D.M. n. 937/2016, con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento statale;

VISTO il D.D. 11.01.2017, n. 26, con il quale è stato adottato il modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui al citato IV Bando L. n. 338/2000;

VISTO l'art. 7, comma 4, del citato D.M. n. 937/2016 (IV Bando L. n. 338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al IV Bando L. n. 338/2000, destina:
a) i seguenti importi previsti in Tabella C della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per le esigenze di cui alla L. n. 338/2000, per l'anno 2016 e per gli anni successivi fino al 2018 compreso, tutti importi poi confermati nelle successive leggi di bilancio annuale per il 2017 e per il 2018:
- esercizio 2016    € 18.052.000,00
- esercizio 2017     € 18.052.000,00
- esercizio 2018    € 18.052.000,00
b) le residue risorse disponibili comunque destinate al Piano approvato con D.M. n. 246/2012 relativo al III bando L. n. 338/2000;

VISTO l’art. 7, comma 8, del citato D.M. n. 937/2016 nella parte in cui dispone che in attuazione del IV bando L. n. 338/2000 il Ministero dell’istruzione, università e ricerca adotta due Piani triennali: il primo per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture universitarie; il secondo per le altre tipologie di interventi indicati nel medesimo articolo, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva;

VISTO l'art. 7, comma 5, del citato D.M. n. 937/2016 nella parte in cui destina fino a 15.000.000,00 di euro dell’E.F. 2016 ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi  e residenze per studenti universitari di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) del medesimo Decreto inseriti nel Primo Piano triennale, specificando che le risorse infine non risultate più necessarie a tal fine sono destinate nell’ambito del secondo Piano triennale al cofinanziamento delle altre tipologie di interventi previsti dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 937/2016;

VISTO il D.M. 12.12.2018 prot. n. 852, recante il Primo Piano triennale per il cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n. 937/2016 (IV bando L. n. 338/2000);

TENUTO CONTO che gli importi effettivamente risultati necessari a copertura del Primo Piano triennale di cui al Decreto Ministeriale  prot. n. 852/2018,  relativo agli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A2) del D.M. n. 937/2016, sono risultati essere 5.731.145,82 € (5.664.307,00 € di cofinanziamento + 66.838,82 € di accantonamenti per compensi CDP S.p.A. pari all’1,18% di 5.664.307,00 €);

TENUTO CONTO, dunque, che degli originari 15.000.000,00 € di cui all’E.F. 2016, destinati al Primo Piano triennale di cui al Decreto Ministeriale prot. n. 852/2018, residuano 9.268.254,18 € interamente da destinare, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.M. n. 937/2016, al Secondo Piano triennale di cui al IV Bando e, successivamente, agli eventuali ulteriori bandi ex L. n. 338/2000;

TENUTO CONTO, altresì, che degli iniziali 18.052.000,00 € relativi all’E.F. 2016, impegnati con Decreto Dirigenziale n. 3325/2016 sul capitolo 7273, solo 18.027.000,00 € sono stati impegnati per la realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al D.M. n. 937/2016 (IV Bando L. n. 338/2000), in quanto i restanti 25.000,00 € sono stati impegnati per le spese della Commissione;

CONSIDERATO, dunque, che con riferimento all’E.F.2016 l’importo che può essere complessivamente destinato alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari del Secondo Piano triennale degli interventi di cui al D.M. n. 937/2016 è pari ad 12.295.854,20 € (18.027.000,00 - 5.731.145,82);

CONSIDERATO che con riferimento ai 18.052.000,00 € di stanziamenti dell’E.F.2017 l’importo che può essere effettivamente destinato alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari del Secondo Piano triennale degli interventi di cui al D.M. n. 937/2016 è pari ad 17.938.430,00 € tenuto conto che 113.570,00 € sono riservati alle spese della Commissione, come da Decreti Dirigenziali di impegno nn. 33811/2017, 34673/2017 e n. 35974/2017;

CONSIDERATO che l’ulteriore stanziamento di 18.052.000,00 € iscritto in bilancio per il 2018 è stato impegnato per le finalità di cui al IV bando Legge n. 338/2000 con Decreti Dirigenziali di impegno n. 33811/2017 e n. 30393/2018, destinando in particolare alla realizzazione degli interventi 17.943.430,00 €, mentre 108.570,00 € per le spese della Commissione;

TENUTO CONTO che, a seguito di tutto quanto sopra specificato, lo stato attuale delle risorse di cui all'art. 7, comma 4, lettera a) del citato D.M. n. 937/2016 (IV Bando L. n. 338/2000) effettivamente utilizzabili per il Secondo Piano triennale è il seguente:

Stanziamenti di bilancio di cui all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.M. n. 937/2016 destinati al Secondo Piano triennale al netto delle spese di funzionamento della Commissione

 

E.F. 2016

12.295.854,20 €

E.F. 2017

17.938.430,00 €

E.F. 2018

17.943.430,00 €

TENUTO CONTO che, in osservanza dell'art. 17 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il MIUR ha stipulato in data 30 giugno 2005 la convenzione tipo con la Cassa Depositi e prestiti S.p.A. - approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, reg. 5, foglio 367 - per l’affidamento alla stessa della gestione dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla L. n. 338/2000, ivi stabilendo una commissione da corrispondere a CDP S.p.A. per tale attività nella misura dello 0,45% dell’erogato (oltre IVA se dovuta) per le attività di cui alle lettere b), c), d), comma 2, dell’art. 4 della convenzione stessa e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della Commissione), per le attività di cui alle lettere a) ed e), comma 2, dell’art. 4 della convenzione stessa;

TENUTO CONTO che, a fronte della necessità di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al D.M. n. 937/2016 (IV bando L. n. 338/2000), è in corso di sottoscrizione tra il MIUR e la CDP S.p.A. apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo del 30.6.2005, con il quale verrà confermata la misura della commissione spettante a CDP S.p.A. nel senso già indicato nella convenzione tipo;

TENUTO CONTO che con riferimento alle attività di cui alla lettera b), c), d), comma 2, dell’art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.A. emette fatture per i compensi dovuti Iva esente ex art. 10 del DPR n. 633/72 e s.m.;

TENUTO CONTO che con riferimento alle attività di cui alla lettera a) ed e), comma 2, dell’art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse fatture per i compensi dovuti oltre Iva;

TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l’Iva eventualmente dovuta;

CONSIDERATO che potrebbero essere in previsione manovre economiche volte ad aumentare l’attuale aliquota Iva (22%) fino al 23% e che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore 0,14% che, unito ai citati 0,45% e 0,59%, porta ad un accantonamento complessivo per eventuali compensi CDP pari all’1,18%;
CONSIDERATO che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.A. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della Commissione) per il IV bando di cui alla L. n. 338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione  del presente  Piano, nella misura sopra indicata e convenuta con la CDP S.p.A. con la citata convenzione tipo del 30.6.2005 e di seguito dettagliata:

Stanziamento di bilancio al netto delle  spese di funzionamento della Commissione

Accantonamenti per compensi CDP S.p.A.
(pari all’1,18%)

 

 

E.F. 2016                                            12.295.854,20 €

145.091.08 €

E.F. 2017                                            17.938.430,00 €

211.673,47 €

E.F. 2018                                            17.943.430,00 €

211.732,47€

TENUTO CONTO, pertanto, della seguente tabella riepilogativa delle risorse di bilancio di cui all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.M. n. 937/2016 effettivamente destinabili al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al Secondo Piano triennale del IV Bando L. n. 338/2000 (D.M. n. 937/2016) al netto delle spese per la Commissione e dei compensi per CDP S.p.A.:

Stanziamento di bilancio di cui all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.M. n. 937/2016 destinati al Secondo Piano triennale al netto delle spese di funzionamento della Commissione  ed al netto degli  accantonamenti per  compensi CDP S.p.A.

 

E.F. 2016

12.150.763,10 €

E.F. 2017

17.726.756,53 €

E.F. 2018

17.731.697,53 €

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha previsto per l’anno 2019 uno stanziamento in favore della Legge n. 338/2000 di euro 18.052.000,00;

RITENUTO di dovere destinare anche le risorse 2019, di imminente disponibilità, alle esigenze degli interventi ammessi al cofinanziamento ministeriale nell’ambito del presente Secondo Piano triennale di cui al IV bando L. n. 338/2000, prevedendo di utilizzare parte di esse, per euro 18.017.000,00, alla realizzazione degli interventi e la restante parte, per euro 35.000,00 per le esigenze della Commissione di cui all’art. 5 della Legge n. 338/2000, nell’ambito dell’1% massimo ad essa destinabile;

CONSIDERATO che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP S.p.A. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della Commissione) per il IV bando di cui alla Legge n. 338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione del presente Piano, nella misura sopra indicata e convenuta con la CDP S.p.A. con la citata convenzione tipo del 30.6.2005 e di seguito dettagliata:

Stanziamento di bilancio al netto delle spese di funzionamento della Commissione

Accantonamenti per compensi CDP S.p.A. 
(pari all’1,18%)

 

 

E.F. 2019                                                18.017.000,00 €

212.600,60 €

TENUTO CONTO, pertanto, della seguente tabella riepilogativa delle risorse di bilancio di cui all’E.F. 2019 effettivamente destinabili al cofinanziamento degli interventi per  alloggi e residenze per studenti universitari di cui al Secondo Piano triennale del IV Bando L. n. 338/2000 (D.M. n. 937/2016):

Stanziamento di bilancio 2019 destinato al Secondo Piano triennale  al netto  delle spese di funzionamento della Commissione ed al netto degli  accantonamenti per  compensi CDP S.p.A.

 

E.F. 2019

17.804.399,40 €

VISTO il Decreto interministeriale MIUR/MEF 14/01/2014 prot. n. 18 (registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2014 foglio n. 481) recante “Utilizzo dei contributi di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338 e alla legge 23 dicembre n. 388”, in ragione del quale tutte le risorse legate ai limiti di impegno pluriennali di cui all’art. 144, comma 18, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che non sono state più adoperate al tempo, nell’ambito del I Bando L. n. 338/2000, per la copertura dei contratti di mutuo tra beneficiari degli interventi e CDP S.p.A., pertanto rimaste inutilizzate, sono destinabili a copertura degli ulteriori interventi di cui ai successivi Bandi L. n. 338/2000 sotto forma di contributi ad erogazione diretta;

TENUTO CONTO che, in totale, le risorse di cui all’art. 144, comma 18, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 riferite alle annualità dal 2005 al 2017 non più adoperate al tempo del Primo Bando sotto forma di limiti di impegno pluriennale e diventate utilizzabili sotto forma di contributi ad erogazione diretta a seguito dell’emanazione del D.I. n. 18/2014, sono state quantificate in complessivi euro 77.257.324,82 (5.942.871,14 € per annualità), da cui va accantonato l’1,18% per compensi CDP S.p.A. (pari ad euro 911.636,43), per una disponibilità finale pari ad € 76.345.688,39 (5.872.745,26 € per annualità al netto dell’accantonamento CDP S.p.A.);

CONSIDERATO altresì che i richiamati 76.345.688,39 € di cui all’art. 144, comma 18, della Legge n. 388/2000 oggetto del D.I. n. 18/2014, sono stati già in parte utilizzati per le esigenze della 3^ Fase del Piano triennale di cui al D.M. n. 246/2012 relativo al III bando L. n. 338/2000, per un importo pari ad euro 50.907.780,62 € (corrispondenti alle annualità dal 2005 al 2013 in parte);

CONSIDERATO dunque che, ad oggi, con riferimento alle risorse di cui al D.I. MIUR –MEF prot. n. 18/2014 risultano ancora utilizzabili sotto forma di contributi ad erogazione diretta per le finalità del presente Piano e degli eventuali ulteriori Bandi Legge n. 338/2000, € 25.437.907,76 (già decurtato l’1,18% per competenze CDP);

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Direttoriale n. 383/2009 (registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2010, reg. 2, foglio 19), sono stati impiegati, per le esigenze di cui alla 4^ fase del 2° Piano triennale del II bando Legge n. 338/2000, 65.000.000,00 di fondi FAS stanziati dal D.L. n. 180/2008 sul Capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, successivamente oggetto in parte di riassegnazione sui bandi successivi per effetto delle economie su tali fondi determinatesi;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto disposto all’art. 11 del Decreto di Piano triennale n. 246/2012 di cui al III bando L. n. 338/2000, le economie determinatesi a qualunque titolo nell’ambito dei precedenti interventi di cofinanziamento legati ai precedenti Piani dei precedenti bandi sono state utilizzate per le esigenze del III bando L. n. 338/2000 fino a totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012;

TENUTO CONTO, pertanto, delle ulteriori economie a qualunque titolo determinatesi successivamente alla totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012 e fino alla data del 12 luglio 2018 (seduta della Commissione in cui è stata formulata la Proposta di Piano), per un importo complessivo pari a:

  • euro 30.516.339,54 su fondi ordinari;
  • euro 9.748.160,67 su fondi FAS macroarea mezzogiorno

TENUTO CONTO che, data la già intervenuta totale copertura delle esigenze del Piano triennale di cui al D.M. n. 246/2012, le suddette economie possono essere interamente destinate – in applicazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 11 del Decreto di Piano triennale n. 246/2012 ed all’art. 7, c. 4, lett. b) del D.M. n. 937/2016 – alle esigenze del IV bando L. n. 338/2000 e quindi del presente Decreto di Piano;

TENUTO CONTO, pertanto, della seguente tabella riepilogativa di tutte le risorse destinate alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al IV Bando L. n. 338/2000 (D.M. n. 937/2016):

DISPONIBILITA’
PER  IV BANDO L. n. 338/2000

IMPORTI
(al netto delle  spese di funzionamento Commissione e degli accantonamenti per compensi CDP S.p.A.)

 

 

residue risorse di cui ai Piani precedenti –  Fondi ordinari (Economie a qualunque titolo determinatesi successivamente alla totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012 e fino alla data del 12 luglio 2018 )

30.516.339,54 €

residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi FAS macroarea mezzogiorno (economie a qualunque titolo determinatesi successivamente alla totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012 e fino alla data del 12 luglio 2018)
(n.b.: non si è invece determinata alcuna residua risorsa FAS – NORD, destinabile a interventi dell’area centro-nord, nel periodo di riferimento indicato)

9.748.160,67 €

Residue risorse di cui al D.I. n. 18/2014
(annualità dal 2013, in parte, al 2017)

25.437.907,76 €

E.F. 2016

12.150.763,10 €

E.F. 2017

17.726.756,53 €

E.F. 2018

17.731.697,53 €

E.F.2019

17.804.399,40 €

TOTALE

131.116.024,53 €

VISTA la graduatoria definitiva degli interventi ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale, approvata nella seduta del 5 luglio 2018 dalla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari (verbale n. 11 – Allegato n. 4) ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 937/2016 e riportata all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Decreto;

VISTA la proposta di Piano triennale – Allegato 1, approvata nella seduta del 12 luglio 2018 (verbale n. 12) dalla Commissione alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.M. n. 937/2016;

CONSIDERATO che nel corso del tempo sono intervenute alcune modifiche delle risorse disponibili rispetto a come rappresentato nella proposta di Piano triennale - Allegato 1 approvata nella seduta del 12 luglio 2018 (verbale n. 12) dalla Commissione, modifiche di cui si è dovuto tenere conto nella formulazione del presente Piano;

CONSIDERATO che la citata proposta di Piano triennale approvata dalla Commissione contiene nell’allegato 1 le seguenti fasi:
- 1^ fase: nella quale è prevista la ripartizione e relativa attribuzione su base regionale (ai sensi del comma 6, dell’art. 7 del D.M. n. 937/2016) delle quote pari al 35% delle risorse di cui al comma 4, dell’art. 7 del D.M. 937/2016, la ripartizione e relativa attribuzione delle risorse residue derivanti da Fondi FAS macroarea mezzogiorno; nonché, infine, la ripartizione e relativa attribuzione delle restanti risorse disponibili;
- 2^ fase: nella quale sono individuate le risorse fondi FAS - macroarea mezzogiorno e le risorse fondi ordinari non assegnate in fase 1, nonché individuati gli interventi ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse;

CONSIDERATO che, differentemente da quanto inserito nella richiamata proposta di piano e relativo Allegato 1 presentata dalla Commissione, la consistenza delle risorse disponibili impiegabili sul presente Piano può contemplare ad oggi anche le risorse relative all’E.F. 2019 data la loro ormai imminente disponibilità;

TENUTO CONTO, altresì, che le risorse relative all’E.F. 2020 sono anch’esse destinate, appena disponibili, alle esigenze degli interventi ammessi con riserva nel presente Piano fino al loro esaurimento;

TENUTO CONTO che la Commissione nell’ambito della suddetta proposta di Piano ha altresì individuato gli interventi ritenuti dalla stessa non ammessi al cofinanziamento, nonché quelli per i quali è pervenuta, in fase istruttoria, formale rinuncia alla domanda di partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati;

VISTO il comma 8, dell’art. 7, del D.M. n. 937/2016 in base al quale si prevede che il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio Decreto, adotta il Piano triennale che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili sulla base delle risorse disponibili (di cui alla precedente tabella riepilogativa) da quelli  ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse;

 

DECRETA

Art. 1
Premesse

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Risorse finanziarie destinate al IV Bando Legge n. 338/2000

  1. Sulla base di quanto in premessa specificato, le  risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammessi in 1^ e 2^ fase nell’ambito del presente Piano sono:

 

DISPONIBILITA’
PER  IV BANDO L. n. 338/2000

IMPORTI
(al netto delle spese di funzionamento Commissione e degli accantonamenti per  compensi CDP S.p.A.)

 

 

residue risorse di cui ai Piani precedenti –Fondi ordinari (economie a qualunque titolo determinatesi successivamente alla totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012 e fino alla data del 12 luglio 2018 )

30.516.339,54 €

residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi FAS macroarea mezzogiorno (economie a qualunque titolo determinatesi successivamente alla totale copertura delle esigenze legate alla 3^ Fase del Decreto di Piano n. 246/2012 e fino alla data del 12 luglio 2018)

9.748.160,67 €

Residue risorse di cui al D.I. n. 18/2014
(annualità dal 2013, in parte, al 2017)

25.437.907,76 €

E.F. 2016

12.150.763,10 €

E.F. 2017

17.726.756,53 €

E.F. 2018

17.731.697,53 €

E.F.2019

17.804.399,40 €

TOTALE

131.116.024,53 €

 

Art. 3
Progetti ammessi al cofinanziamento

1^ FASE:
- progetti contrassegnati nell’Allegato B dal n. 1 al n. 15, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con risorse assegnate in base alle quote di competenza regionale, ivi compresa la quota di competenza regionale relativa  alle risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno;
- progetti contrassegnati nell’Allegato B dal n. 16 al n. 17, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con l’utilizzazione delle restanti risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno;
- progetti contrassegnati nell’Allegato B dal n. 18 al n. 32, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con le restanti risorse disponibili (al netto dell’E.F. 2019);
2^ FASE:
- progetti contrassegnati nell’Allegato B dal 33 al n. 35, ammessi a cofinanziamento nell’ambito della Fase 2 con l’utilizzazione delle risorse di cui all’E.F. 2019 e delle risorse non assegnate in fase 1.

  1. Sulla base della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione nella seduta del 5 luglio 2018 (verbale n. 11 – Allegato n. 4) e riportata in dettaglio nell’Allegato A del presente Decreto (che costituisce parte integrante del presente Decreto), nonché sulla base della proposta di Piano triennale e del relativo Allegato 1 formulata dalla Commissione, richiamata in premessa, nonché delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilità fissati dal D.M. n. 937/2016, i sotto indicati progetti riportati in dettaglio nell'Allegato B (che costituisce parte integrante del presente Decreto) con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi:

Art. 4
Progetti ammessi al cofinanziamento con riserva

3^FASE:
- progetti contrassegnati dal n. 36 al n. 80 nell’Allegato B, ammessi al cofinanziamento con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse;

  1. Sulla base della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione (Allegato A del presente Decreto) e della proposta di Piano triennale e relativo Allegato 1 formulata dalla Commissione, sono altresì inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse, i progetti riportati in 3^ FASE nell’Allegato B, con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi con riserva:
  2. Con riferimento a tali progetti, l’ammissione definitiva al cofinanziamento avverrà solo previa disponibilità di ulteriori risorse (oltre quelle eventualmente non assegnate nelle precedenti fasi del presente Piano), ivi comprese eventuali ulteriori economie derivanti sia dai precedenti Piani sia dal presente Piano, ai sensi del successivo art. 11, comma 1. La ammissione definitiva è formalizzata dal MIUR con apposita comunicazione indirizzata ai soggetti interessati.

Art. 5
Progetti non ammessi al cofinanziamento

  1. Sulla base dell’attività istruttoria e di verifica eseguita dalla Commissione in applicazione dei criteri di valutazione delle domande di cofinanziamento fissati nel D.M. n. 937/2016 e della proposta di Piano triennale dalla stessa Commissione formulata, non sono ammessi al cofinanziamento i progetti contrassegnati nell’Allegato B dal n. 81 al n. 94.

Art. 6
Progetti per i quali è stata presentata formale rinuncia
alla domanda di partecipazione al bando

  1. Per i progetti contrassegnati dal n. 95 al n. 96 dell’Allegato B è stata presentata da parte degli stessi proponenti formale rinuncia alla domanda di partecipazione al IV bando di cui al D.M. n. 937/2016.

 

Art. 7
Documentazione

  1. Ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D.M. n. 937/2016, per gli interventi ammessi in 1^ e 2^ fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l’esclusione, devono inviare entro 120 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in G.U., ove non già compiuto in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, la documentazione attestante l’effettivo possesso della/e area/e dell’immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.
  2. Ai sensi dell’art. 7, comma 11, del D.M. n. 937/2016, per gli interventi ammessi in 1^ e 2^ fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l’esclusione, devono inviare entro 210 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente Decreto in G.U.:
    • - la eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi 11 e 13, del D.M. n. 937/2016 (progetto esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi ivi compresa la “scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa”), nonché il “piano di sostenibilità economica”, almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell’analisi dei costi e delle modalità della relativa copertura finanziaria della gestione. A tal fine, con successivo Decreto Direttoriale sono approvati i due documenti tecnici relativi al piano di sostenibilità economica e alla scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa, messi a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it. Una volta compilati on-line e chiuse le procedure informatizzate, i due documenti tecnici dovranno essere stampati (il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf), sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessi, secondo le modalità e tempi indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del D.M. n. 937/2016. La “scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa” dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa solo in caso di presentazione in tale fase di documentazione integrativa;
    • - comunicazione contenente il nome del promotore, qualora abbiano fatto ricorso alle procedure con capitali privati.
  3. Ai sensi dell’art. 7, comma 10, del D.M. n. 937/2016, per gli interventi ammessi con riserva in 3^ fase del presente Piano i soggetti proponenti,pena l’esclusione, devono inviare entro 120 giorni (naturali e consecutivi) dalla successiva comunicazione dell’ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2, ove non già effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, la documentazione attestante l’effettivo possesso della/e area/e dell’immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.
  4. Per gli interventi inseriti nel Piano ed ammessi con riserva in 3^ fase la trasmissione di quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, pena l’esclusione, dovrà avvenire entro 210 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione dell’ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2 .
  5. La documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo deve essere trasmessa per raccomandata, ovvero tramite corriere oppure consegnata brevi manu, con plico chiuso riportante la dicitura “Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EPNT – Gestione Fondi MIUR - Via Goito 4, 00185 Roma –  IV Bando Legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie – Non aprire”. Ai fini del rispetto del termine di presentazione farà fede la data di accettazione dell’ufficio Poste Italiane di spedizione. Farà fede invece la data di ricevimento presso la CDP S.p.A. qualora la spedizione sia eseguita mediante Servizi di recapito diversi da Poste Italiane, ovvero qualora la documentazione venga depositata a mano presso l’indirizzo sopra indicato.
  6. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13, dell’art. 7 del D.M. n. 937/2016.
  7. La Commissione può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione già trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori della relativa trasmissione, pena l’esclusione dal cofinanziamento.
  8. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell’art. 7 del D.M. n. 937/2016 entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento.

 

Art. 8
Nulla Osta della Commissione e stipula della Convenzione MIUR/Beneficiario

- in caso di valutazione negativa relativa alla immediata cantierabilità dell’intervento o di mancata coerenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo, propone al MIUR l’esclusione dal cofinanziamento;
- in caso di valutazione positiva relativa all’immediata realizzabilità dell’intervento ed alla coerenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo, esprime al MIUR il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1, dell’art. 8 del D.M. n. 937/2016.

  1. La documentazione di cui al precedente art. 7 è esaminata dalla Commissione che:
  2. La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni (naturali e consecutivi) dalla comunicazione con la quale il MIUR, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula. Alla stipula della convenzione seguirà l’adozione del Decreto Direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sarà inviata ai competenti Organi di controllo per la relativa registrazione.
  3. I lavori per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera A1), B) del D.M. n. 937/2016 devono essere iniziati, pena la revoca del cofinanziamento, entro e non oltre 240 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui al precedente comma 2. Per i lavori relativi agli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettera A) del D.M. n. 937/2016 il termine di cui sopra può essere prorogato fino al 30 settembre successivo.
  4. Per la tipologia di interventi di cui alla lettera C) dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 937/2016, il beneficiario, entro e non oltre 120 giorni (naturali e consecutivi) successivi alla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui al precedente comma 2, dovrà stipulare l’atto di acquisto, pena la revoca del cofinanziamento.
  5. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma 3 solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.
  6. Ai sensi dell’art. 7, comma 17, del D.M. n. 937/2016, la gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, pena la revoca del cofinanziamento degli stessi, entro e non oltre 180 giorni (naturali e consecutivi) prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.
  7. Ai sensi dell’art. 7, comma 18, del D.M. n. 937/2016, al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l’eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del 15% del cofinanziamento, entro e non oltre 180 giorni (naturali e consecutivi) prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.

 

Art. 9

Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della convenzione

- mancato inizio dei lavori [per gli interventi di cui alla lettera A) e B) dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 937/2016] ovvero mancata stipula dell’atto di acquisto [per gli interventi di cui alla lettera C) dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 937/2016] entro i termini indicati al precedente art. 8, comma 3 e segg., ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione - documentazione che risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;
- mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 5, comma 5, lettera e), del D.M. n. 937/2016, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione - documentazione che risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;
- mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 937/2016 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.

  1. All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il Decreto Direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con Decreto Ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:
  2. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. n. 937/2016, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 2 del medesimo art. 8, darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Ai sensi del richiamato comma 4 dell’art. 8, del D.M. n. 937/2016, in caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento, la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

Art. 10
Modalità di revoca del cofinanziamento

  1. La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:
    • a) nel caso in cui la Commissione, nell’ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste dal precedente art. 9 procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari e che dovranno essere in ogni caso presentati all’attenzione della Commissione, stabilendo contestualmente i termini perentori del riscontro;
    • b) la Commissione, successivamente all’esame della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al Ministero pareri e proposte in merito alla eventuale revoca;
    • c) il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sulla base del parere e le proposte della Commissione, procede, con proprio Decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate, nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della contabilità di Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.

Art. 11
Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti

  1. Le risorse del presente Piano triennale rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi del presente Piano di cui alla 3^ fase e fino al loro esaurimento. Le risorse eventualmente ancora disponibili successivamente agli adempimenti sopra esplicitati saranno destinate per gli interventi previsti da un successivo Bando.

Art. 12
Disposizioni finali

  1. Per quanto non disciplinato dal presente Decreto Ministeriale, si fa rinvio al Decreto Ministeriale 29 novembre 2016, n. 937, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, reg.ne prev. n. 4620, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale del 9 febbraio 2017, n. 33.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Prof.  Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • D.M. n. 853 Allegato A.pdf

  • D.M. n. 853 del 12-12-2018.pdf

  • D.M. n. 853 Allegato B.pdf

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