Autorizzazione alla “SiPGI – Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torre Annunziata.
ROMA, Giovedì, 21 settembre 2017

Autorizzazione alla “SiPGI – Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata” a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torre Annunziata.

Nota Prot. n. 2424

Ufficio: DGSINFS

Pubblicato sulla G.U. n. 237 del 10.10.2017

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

 

VISTA          la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO            l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO         il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI          i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA            l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;

VISTO         il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO            il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

 VISTO           il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale il “Centro Gestalt – Scuola di specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata” è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione  in psicoterapia nella sede principale di Genova , per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO            il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione dell’Istituto in “SiPGI – Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata”;
           
VISTO         il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA);

VISTO         il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizzazione al trasferimento della sede principale da Genova a Torre Annunziata ed al trasferimento della sede periferica di Genova, da Via Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

VISTA            l’istanza con cui il predetto Istituto chiede l’autorizzazione al trasferimento della sede principale di Torre Annunziata (NA), da Via Dante n. 1/D a Via Vittorio Veneto n. 240;

VISTO         il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del regolamento nella riunione del 6 luglio 2017;

VISTA            la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella seduta del 5 settembre 2017, trasmessa con nota prot. 4081 dell’11 settembre 2017;

D E C R E T A :
Art. 1

1 - Per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con  decreto  11 dicembre  1998, n.  509, la “SiPGI – Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata”, abilitata con decreto in data 2 agosto 2012 ad istituire ed attivare, nella sede di Torre Annunziata (NA), un corso di specializzazione in psicoterapia, è autorizzata a trasferire la predetta sede da Via Dante n. 1/D a Via Vittorio Veneto n. 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI

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