IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 ottobre 1994 con il quale il Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - CIRISU è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l’avvenuto adeguamento dell’ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall’Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
VISTO il decreto in data 17 marzo 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica di Bari;
VISTA la nota del 6 giugno 2017, con la quale il predetto Istituto ha comunicato la sospensione dell’attività formativa a causa della mancanza di una sede didattica;
VISTA la nota del 24 luglio 2017, con la quale il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento di cui all’art. 7 L. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l’art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca è, comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell’attività formativa;
D E C R E T A :
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, è revocata l’abilitazione del “Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani – CIRISU”, disposto con decreto in data 10 ottobre 1994, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Bari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 novembre 2017
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI