Il Direttore Generale
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori delle industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 "misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca", in particolare l'art.19 comma 2;
VISTO il D.M. 30 giugno 2014, n.526 con il quale è stata indetta la procedura di costituzione delle Graduatorie nazionali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nei Conservatori di musica e nelle Accademie per i posti attivati in organico;
VISTO il decreto direttoriale 28 ottobre 2014, n. 3373 con il quale sono state approvate le Graduatorie nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526;
VISTA, in particolare, la graduatoria nazionale di “Storia della Musica”, nella quale il candidato Francesco Bissoli è stato inserito con punti 23,80;
VISTO il decreto direttoriale 28 novembre 2014, n. 4137 con il quale sono state rettificate le Graduatorie nazionali definitive per il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526;
VISTA la nota n. 9413 del 7 agosto 2015 con la quale il candidato Francesco Bissoli è stato escluso dalla graduatoria di “Storia della Musica” per mancanza del requisito di insegnamento nei corsi di primo o di secondo livello di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n.526;
VISTO il decreto direttoriale 7 settembre 2015, n. 1985 con il quale è stata rettificata la graduatoria nazionale per l’insegnamento di “Storia della Musica”;
VISTO il ricorso al Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, R.G. 2094/2015 con il quale il candidato Francesco Bissoli ha impugnato il provvedimento di esclusione di cui alla richiamata nota n. 9413 del 7 agosto 2015;
VISTE le sentenze nn. 2707, 2709, 2710 e 2711 del 2016 con le quali i Consiglio di Stato ha annullato l’art.2, comma 3, del D.M. 526/2014 nella parte in cui limita la nozione di anno accademico alle sole ore di insegnamento prestate nei corsi accademici di primo e secondo livello;
VISTE le note del 7.12.2016 e 6.3.2017 con le quali, alla luce delle predette sentenze, il candidato Francesco Bissoli ha richiesto, per il tramite del suo legale, il reinserimento nella graduatoria nazionale per l’insegnamento di “Storia della Musica”;
VISTA la nota ministeriale n. 3600 del 21/03/2017 con la quale questa Amministrazione ha chiesto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro il proprio parere in merito alla richiesta del candidato Bissoli;
VISTA la nota n. 543482 del 21 novembre 2016 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ha espresso il parere che, alla luce delle predette sentenze, l’esclusione del candidato Bissoli risulta allo stato illegittima, ritenendo opportuno che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere al fine di evitare che la prosecuzione del giudizio possa vedere questa Amministrazione soccombente;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in autotutela all’inserimento a pieno titolo del candidato Francesco Bissoli nella graduatoria di “Storia della Musica”;
DECRETA
Il candidato Francesco Bissoli è inserito a pieno titolo nella graduatoria nazionale definitiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di “Storia della Musica” di cui al Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526 con punti 23,80.
Il presente decreto è pubblicato sui siti internet http://www.miur.gov.it e http://afam.miur.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.
Il Direttore Generale
Daniele Livon