Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2018 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;
VISTO il D.M. n. 587 del 8 agosto 2018, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l’anno 2018, registrato alla Corte dei Conti il 14/09/2018, foglio n. 3070;
VISTO in particolare l’art. 6 del predetto D.M. n. 587 del 8 agosto 2018 con il quale vengono destinati € 5.500.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
CONSIDERATO che con il termine “stabilmente” si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno 30 mesi nell’arco del triennio;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b) della predetta legge n. 240 del 2010 e s.m.i.;
VISTO l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;
VISTO l’articolo 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”;
VISTO l’art. 29, comma 7, della medesima legge n. 240 del 2010, che, modificando l’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 963 del 28 dicembre 2015, recante “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, il quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", ai fini dell’espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010;
RITENUTA la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell’art. 6 del predetto D.M. n. 587 del 8 agosto 2018;
DECRETA
ART. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 6 del decreto n. 587 del 8 agosto 2018, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all’estero da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale.
Pertanto possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
- abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2015. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell’esame finale come previsto dall’art. 6, comma 3, del D.M. 224 del 30 aprile 1999. Il limite temporale del 31 ottobre 2012 può essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall’amministrazione universitaria con provvedimento dell’ateneo, per maternità e paternità, per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del predetto DM n. 224/1999, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non può essere anteriore al 30 aprile 2011;
- risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all’estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all’estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano.
ART.2
A valere sulle disponibilità di cui all’art. 6 del D.M. n. 587 del 8 agosto 2018, vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
ART.3
Le domande devono essere presentate con riferimento alle Università che hanno dichiarato la disponibilità a partecipare al bando, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:
- il curriculum vitae dell'interessato;
- l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell’ultimo triennio;
- l’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, di stabile permanenza all’estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano come previsto dall’art. 1 comma 2;
- il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all’attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
- il nominativo, l’Istituzione di appartenenza e l’indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;
- l’indicazione, in ordine di preferenza, di cinque università statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilità ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l’attività di ricerca. L’elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all’articolo 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;
- l’autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto.
ART. 4
La selezione delle proposte è affidata a un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. La ripartizione dei posti disponibili è effettuata in base alla numerosità delle domande, alla qualità dei candidati e alla significatività dei progetti;
Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l’accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell’ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l’impegno alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l’attestazione dell’impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l’ateneo entro gli otto mesi successivi all’assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonché in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque università statali indicate dal vincitore in ordine di preferenza in sede di presentazione della domanda lo stesso è dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l’esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all’utilizzo di personale esterno.
Il contratto stipulato con l’ateneo disciplina l’impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l’università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, sarà necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul progetto, il quale comunque dovrà essere almeno pari al 70% dell’impegno complessivo. Tale rimodulazione dovrà essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procederà al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.
ART. 5
Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all’interessato ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell’università.
ART. 6
Entro i 90 giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell’università presso cui svolge la propria attività una dettagliata relazione sull’attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma “Rita Levi Montalcini”, svolge un’attività di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l’idoneità dello strumento a perseguire obiettivi di qualità e attrattività del sistema universitario e in previsione dell’adozione dei successivi bandi.
ART. 7
Per il funzionamento del Comitato di cui all’art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile, nonché pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero.
ART. 8
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al "Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento, e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore, Via Michele Carcani n.61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell’individuazione dei 24 soggetti vincitori di cui agli artt. 2 e 4 del presente decreto e per la gestione delle relative procedure.
Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal presente decreto.
Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui sopra.
Il Ministro
Dott. Marco Bussetti