Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale
Roma, Giovedì, 11 aprile 2019

Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale

Nota Prot. n. 364

Ufficio:

Registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-1148 del 14 maggio 2019

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, relativo all’istituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO l’articolo 24, comma 6, della medesima legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale, “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l’università puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”.

VISTO l’articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale, “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri” riportati alle lettere a); b); c); d) ed e) del medesimo comma;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l’art. 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo al finanziamento statale di incentivazione dell’Università degli studi di Trento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare l'art. 1, comma 401, lett. b) il quale dispone “a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) omissis …. b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l’utilizzo delle suddette risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, pari complessivamente a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinate al piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professori di II fascia.

CONSIDERATO che il costo stipendiale medio dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio e in possesso di abilitazione scientifica nazionale si attesta a € 55.200 e che, conseguentemente, il passaggio alla classe iniziale della II fascia dei professori (€ 70.000) comporta un maggior costo pari a € 14.800.

DECRETA 

Articolo 1
(Assegnazione risorse)

  1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 401, lett. b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (legge di bilancio 2019), le risorse stanziate a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, sono assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, di seguito denominate “Istituzioni”,  per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per un numero complessivo di circa 676 progressioni di carriera.
  2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono ripartite fra le Istituzioni con almeno un ricercatore a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 in possesso di abilitazione scientifica nazionale, secondo i seguenti criteri:
    • a) Assegnazione fissa a ogni Istituzione delle risorse per procedere ad almeno 1 assunzione alla classe iniziale di professore di II fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010 riservata a ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale;
    • b) Le restanti risorse sono ripartite tra le Istituzioni tenendo conto del numero di ricercatori a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2018 e in possesso, alla stessa data, dell’abilitazione scientifica nazionale, parametrate rispetto al differenziale di costo medio (€ 14.800) tra ricercatore a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale e costo della classe iniziale del professore di II fascia secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 

Numero di Ricercatori a tempo indet al 31/12/2018 in possesso di abilitazione scientifica nazionale (RU)

Risorse aggiuntive attribuite all’ateneo

RU ≤ 15

                              -  

15<RU ≤ 45

                        29.600

45<RU ≤ 75

                        59.200

75<RU ≤ 105

                        88.800

105<RU ≤ 135

                       118.400

135<RU ≤ 165

                       148.000

165<RU ≤ 195

                       177.600

195<RU ≤ 225

                       207.200

225<RU ≤ 255

                       236.800

255<RU ≤ 285

                       281.200

285<RU ≤ 315

                       325.600

315<RU ≤ 345

                       370.000

345<RU ≤ 375

                       414.400

375<RU ≤ 405

                       458.800

405<RU ≤ 435

                       503.200

435<RU ≤ 465

                       547.600

RU>465

                       591.600

 

Articolo 2
(Utilizzo delle risorse assegnate)

  1. Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate secondo quanto indicato nella tabella 1, facente parte integrante del presente decreto, per le progressioni di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale anche se conseguita successivamente al 31/12/2018, con presa di servizio non anteriore al 1/1/2020 e comunque entro il 31/12/2021, tenendo presente che:
    • a) Il numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 cui possono concorrere i ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge n. 240/2010 riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che le risorse che dovessero rendersi disponibili all’esito delle procedure di cui all’art. 18 della L. 240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo articolo;
    • b) Al fine di definire il numero dei posti da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il costo iniziale del professore di II fascia, pari a € 70.000;
    • c) Al fine di definire il numero dei posti da bandire attraverso procedure ex art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Istituzione e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, le Istituzioni prendono a riferimento il differenziale di costo medio per assunzione di professore di II fascia, pari a € 14.800;
    • d) le eventuali risorse che dovessero residuare a seguito dell’espletamento delle procedure ex art. 18 della legge 240/2010 da cui risulti vincitore uno o più ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo che ha bandito la procedura, ovvero che dovessero residuare dalla cessazione di un ricercatore a tempo indeterminato che prenda servizio in altra Istituzione a seguito delle procedure di cui al presente decreto, sono utilizzate, eventualmente anche attraverso cofinanziamento da parte dell’Istituzione, nel rispetto delle ordinarie facoltà assunzionali, per assunzioni di professori di II fascia da effettuarsi entro il 31/12/2021 secondo quanto indicato alla lettera a).

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
Dott. Marco Bussetti

Documenti Allegati
  • DM n. 364 del 11-04-2019.pdf

  • DM 364_2019 - Tabella 1.pdf

Sembra che tuo stia utilizzando Internet Explorer 8. Per una corretta visione del sito si prega di utilizzare una versione più aggiornata di Explorer oppure un browser come Firefox o Chrome