IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 206, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2016, di 6 milioni di euro, nonché di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinando le relative risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia ai sensi degli articoli 18, comma 1 e 29, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio 2016, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante.
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, recante "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 18, commi 1 e 4 e l'articolo 29, commi 4 e 8;
VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5" e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 206, della legge n. 208 del 2015, pari a 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016 e 10 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2017, iscritta sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;
RITENUTA la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 relativi al piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia;
CONSIDERATO che il dato disponibile più recente del costo medio a livello di sistema di 1 professore di I fascia, corrispondente al valore di 1 punto organico, si attesta a € 115.684 annui e che pertanto a regime è possibile assicurare la copertura finanziaria per complessivi 86,4 Punti Organico;
RITENUTO di definire criteri di ripartizione dei Punti Organico disponibili che tengano conto della numerosità dei soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ovvero dell'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che possono essere chiamati ai sensi delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 e 29, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
DECRETA
Articolo 1
Assegnazione quota
- 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle risorse stanziate dal predetto comma, e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, la quota parte di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale in funzione della classe di afferenza, determinata ai sensi del comma 2, alla quale corrispondono i relativi punti organico, come di seguito indicato:
classe |
Punti organico (PO) assegnati |
di cui PO minimi da destinare alla chiamata di soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della Legge 240/2010 |
atenei |
PO totali |
a |
b |
c |
d |
e=b x d |
A |
1,0 |
0,2 |
36 |
36,0 |
B |
1,4 |
0,3 |
16 |
22,4 |
C |
2,0 |
0,4 |
14 |
28,0 |
TOTALE |
66 |
86,4 |
- 2. La ripartizione nelle "Classi" di cui al comma 1 è effettuata secondo l'ordine crescente del numero di soggetti afferenti alle università statali e alle istituzioni ad ordinamento speciale che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la I fascia, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e di quelli idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210, che non siano ancora stati chiamati alla data del 31/12/2015, secondo la tabella di cui all'Allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Utilizzo delle risorse assegnate
- 1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1 per la chiamata di professori di prima fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 comma 1 e 29 comma 4 della citata legge n. 240 del 2010, da effettuare non prima del mese di giugno 2016 e comunque non oltre il mese di dicembre 2016.
- 2. Ai fini della chiamata dei professori di prima fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010.
- 3. Nel caso di chiamata come professore di prima fascia di un docente precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori da effettuare entro l'anno 2017.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
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