Ordinanza per le sessioni di esame delle professioni regolamentate
Roma, Mercoledì, 29 marzo 2017

Ordinanza per le sessioni di esame delle professioni regolamentate

Nota Prot. n. 195

Ufficio:

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO            il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO                       il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla  Corte dei conti in data 15 dicembre 2016, reg. prev. 3245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2016, n. 293, concernente "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO         il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore" e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

VISTO            il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori" e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

VISTA            la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO            il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, recante "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo";

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo";

VISTI             i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

VISTO           il Decreto Legge 9 maggio 2003, n.105 che  introduce i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità» al posto del titolo di psicologo iunior;

VISTA            la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

VISTO            il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";

VISTA            la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

VISTO            il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale";

VISTO            il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO            il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO            il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

VISTO            il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO            il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante "Determinazione delle classi delle lauree magistrali";

VISTO        il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)";

VISTO            il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA            la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014 ed approvata con parere CUN del 28.01.2015, volta ad istituire un'unica sede amministrativa e di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni ai due atenei;

UDITO           il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 18 ottobre 2016;

 

O R D I N A:

 

ART. 1

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2017 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

 

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

 

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2017 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

  • a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, come indicato nel DPR 328/2001 per le singole professioni citate all'art.1, o equiparate ex DI 9 luglio 2009 , ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
  • b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.        La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della classe L 24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.

 

ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000, dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche la data.

 

ART. 5

I candidati cittadini italiani residenti nella Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario
Chimico

Roma
Bologna

Ingegnere

Trento

Architetto

Venezia

Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Bolzano

Biologo

Bologna

Geologo

Bologna

Psicologo

Trieste

Assistente sociale

Trento

 

ART. 6

I candidati all'esame di abilitazione all'esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede la ripartizione in settori nell'ambito delle sezioni devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

 

ART. 7

I  possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui  all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

 

ART. 8

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di  laurea conseguito secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 15 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 15 novembre 2017. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2017 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2017.  
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

IL MINISTRO
F.to Valeria Fedeli

OM n.195 del 30/03/2017 (documento formato .pdf)
Tabella sedi esami

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