IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, recante “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509”, così come modificato dal Decreto 15 aprile 2005 e poi dal Decreto 14 luglio 2006;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro";
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, ed in particolare l’allegato E nel quale si distinguono i corsi di studio totalmente e prevalentemente a distanza da quelli con didattica in presenza;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l’art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
VISTO l’art. 2, comma 148, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede, per i fini di cui all’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’adozione di un regolamento del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
RAVVISATA la necessità di adottare il suddetto regolamento in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 5,della legge n. 289 del 2002, per definire specifici criteri e requisiti per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza;
RAVVISATA altresì la necessità di costituire a tal fine un apposito Tavolo tecnico composto da esperti del Consiglio Universitario Nazionale, della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e delle due Amministrazioni interessate per la definizione del citato regolamento nonché un rappresentante delle Università telematiche;
RITENUTA altresì la necessità che il suddetto nuovo regolamento definisca appositi criteri ed idonee specifiche tecniche per assicurare la qualità della formazione attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie di e-learning, anche in considerazione del benchmark internazionale;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, concernente l’autovalutazione, la valutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari ivi comprese le Università telematiche, così come modificato dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2017 n.60 e dal Decreto Ministeriale 29 novembre 2017 n. 935;
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. lgs. 19/2012 e del DM n. 635/2016, con il parere n. 7/2018 – assunto nella seduta del Consiglio Direttivo n. 5 del 07/02/2018;
CONSIDERATO pertanto, che, a seguito delle risultanze del lavoro del Tavolo tecnico, sarà necessario apportare le opportune e specifiche modifiche al citato decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione i criteri proposti dall’ANVUR, in vista del Regolamento di cui all’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
DECRETA:
Articolo 1.
1.Ai fini della definizione del regolamento di cui all’art. 2, comma 148, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 (da ora in poi: il Regolamento), è istituito un Tavolo tecnico con il compito di formulare, sulla base dei criteri proposti dall’A.N.V.U.R. e indicati nel successivo articolo 2, una proposta di regolamento concernente i criteri e i requisiti per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza che sarà adottato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 sarà composto da:
- un esperto nominato dal Consiglio Universitario Nazionale;
- un esperto nominato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- un esperto nominato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- due esperti indicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, uno dei quali fungerà da coordinatore del Tavolo;
- un esperto indicato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- un rappresentante indicato congiuntamente dalle Università telematiche.
3. Il Coordinatore potrà procedere ad audizioni con esperti del settore della formazione o delle tecnologie e-learning.
Articolo 2.
1.Il Tavolo Tecnico di cui all’articolo 1 elabora la proposta di Regolamento, che dovrà prevedere appositi e specifici criteri di sostenibilità dei corsi in sostituzione di quelli attualmente in vigore a seguito dell’emanazione del D.M. 987/2016 e ss.ii.mm.
2. Nella proposta di Regolamento, il Tavolo tecnico di cui al precedente art. 1 terrà conto dei criteri proposti dall’A.N.V.U.R., con il parere citato nelle premesse, per i corsi di studio integralmente o prevalentemente a distanza, in particolare con riferimento:
a) all’incremento della docenza correlato alla numerosità degli studenti e alla differenza tra corsi di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrale e a ciclo unico;
b) ai requisiti e il titolo di studio dei tutor, prevedendo che i tutor disciplinari siano comunque in possesso di un titolo di livello almeno pari o superiore a quello di dottore magistrale;
c) alla numerosità dei tutor correlata al numero degli studenti;
d) alle caratteristiche dell’impegno dei tutor.
Articolo 3.
1.I lavori del Tavolo Tecnico di cui all’art. 1 del presente Decreto dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2018, onde consentire la proposizione della nuova offerta formativa per l’anno accademico 2020-2021 in conformità con quanto previsto dal Regolamento.
2. Gli appositi e specifici criteri di sostenibilità del Regolamento dovranno altresì applicarsi ai corsi impartiti in modalità a distanza o prevalentemente a distanza anche delle restanti Università statali e non-statali.
Il Ministro
F.to Valeria Fedeli