VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera a) e 4, commi 1 e 1-bis;
VISTO in particolare, l’articolo 4 della citata legge, nella parte in cui prevede che «l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse.»;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 marzo 2019, prot. n. 277, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2019/2020»;
VISTI gli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale, che definiscono le prove di ammissione, le procedure di iscrizione, l’accesso ai risultati e lo scorrimento della graduatoria e, in particolare, i termini entro i quali i candidati devono presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 del citato decreto, prevedendo che «l’iscrizione online è attiva dal giorno 17 giugno 2019 e si chiude inderogabilmente alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 9 luglio 2019».
VISTA la nota del 31 maggio 2019, prot. n. 8605, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l’ordine del giorno della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 giugno 2019, e le successive integrazioni dell’ordine del giorno;
RILEVATO che tra i punti iscritti all’ordine del giorno non è indicato l’Accordo ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante la determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2019/2020 di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;
TENUTO CONTO che gli Atenei devono provvedere alla pubblicazione dei bandi almeno sessanta giorni prima dell’effettuazione delle prove di ammissione;
RITENUTO pertanto di modificare la data di attivazione della procedura di iscrizione in modalità online attraverso il portale Universitaly, nonché le date ad essa successive;
NELLE MORE dell’adozione dell’Accordo relativo alla determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2019/2020 di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;
Decreta
Articolo 1
1. Per i motivi indicati in premessa, i termini indicati negli allegati 1 e 2 al decreto 28 marzo 2019, prot. n. 277, sono modificati come segue:
a) all’allegato 1, pag. 2, punto 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare che: a decorrere dal 3 luglio 2019 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019 i candidati si iscrivono alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly (www.universitaly.it).”;
b) all’allegato 2, pag. 7, punto 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’iscrizione online è attiva dal giorno 3 luglio 2019 e fino alle ore 15:00 (GMT+2) del giorno 25 luglio 2019”;
c) all’allegato 2, pag. 7, punto 2, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione al test secondo le procedure indicate dall’Università in cui il candidato sostiene la prova. Tali procedure devono in ogni caso concludersi entro il 30 luglio 2019.”;
d) all’allegato 2, pag. 7, punto 2, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente “Ai fini della definizione degli aventi diritto alla partecipazione alle prove, le Università inviano entro e non oltre il 13 agosto 2019 al CINECA, tramite il sito riservato, l’elenco degli studenti che hanno perfezionato l’iscrizione alla prova attraverso il pagamento del relativo contributo.”;
e) all’allegato 2, pag. 8, punto 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: “All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. Tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 (GMT + 2) del 25 luglio 2019. Farà fede in ogni caso l’ultima “conferma” espressa dal candidato entro tale termine.”.
2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il ministro
prof. Marco Bussetti