Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2014, n. 98 relativo al "Regolamento di Organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, relativo alla "Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
VISTO il Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 registrato alla Corte dei Conti il 5 settembre 2016, fgl- 3491, con il quale sono definite le "Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2016 - 2018 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati" e in particolare:
- - l'art. 3 con il quale viene, fra l'altro, stabilita la quota delle risorse destinata a programmi specifici degli Atenei e alla parte della quota premiale del FFO non vincolata da disposizione legislative;
- - l'art 4, con il quale sono stabiliti gli indirizzi generali (obiettivi A, B e C e relative azioni) per l'utilizzo delle risorse destinate ai programmi degli Atenei, e l'allegato 1, con il quale sono definiti gli indicatori da utilizzare per la valutazione dei risultati di tali programmi;
- - l'art. 5, con il quale sono definiti i criteri di riparto per gli anni 2017 e 2018 della suddetta quota non vincolata della quota premiale, relativa alla "Valorizzazione dell'autonomia responsabile" (obiettivo D), e l'allegato 2 con i relativi indicatori di riferimento;
CONSIDERATO che il medesimo Decreto prevede, art. 4,comma 2, la definizione con Decreto Direttoriale delle modalità telematiche secondo le quali le Università inviano, al Ministero la loro programmazione triennale;
TENUTO CONTO della nota del Capo del Dipartimento del 31 agosto 2016, n. 1059 relativa a "Dottorati innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 e indicazioni con riferimento al DM 552/2016 (art. 10, comma 1, lett. e)" e della nota del 16 novembre 2016, n. 1498 relativa a "Ricognizione dei Dottorati Innovativi";
CONSIDERATO altresì che, al fine di fornire agli Atenei tutti gli elementi necessari alla loro programmazione strategica, è necessario dare una più puntuale definizione degli indicatori di cui agli allegati 1 e 2 del DM n. 635/2016 e della loro applicazione;
DECRETA
SEZIONE 1 - PROGRAMMI D'ATENEO
Articolo 1
Presentazione dei programmi
- 1. In attuazione dell'art. 4 del DM 635/2016, attraverso il sito internet riservato PRO3 (sezione 1 - Programmi d'Ateneo), ogni Ateneo è tenuto entro il 20 dicembre 2016 a:
- a. allegare l'ultimo documento disponibile di programmazione di cui all'art. 1, comma 2, del DM 635/2016 adottato dagli organi di governo;
- b. indicare, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente Decreto, il proprio programma per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni ad essi collegate, selezionati tra quelli all'art. 4, comma 1 del DM 635/2016, per cui intende concorrere, tenendo conto di quanto previsto al comma 2, lett. ii, punto 2 del medesimo art. 4, con riferimento al numero massimo di obiettivi e al finanziamento ad essi associato (1.). Il programma dell'Ateneo è pertanto articolato in uno o più obiettivi e, per ognuno di essi, una o più azioni ciascuna collegata a uno specifico progetto.
- 2. Per ciascun progetto, gli Atenei indicano:
- a. la situazione iniziale (2.);
- b. il risultato atteso al termine del triennio, in coerenza con gli obiettivi A, B e C definiti nel DM 635/2016;
- c. le specifiche attività pianificate per il raggiungimento dei risultati di cui al punto precedente, con riferimento a ciascun anno di programmazione;
- d. l'importo del finanziamento richiesto e l'eventuale cofinanziamento dell'Ateneo o da parte di soggetti terzi;
- e. uno o più indicatori, scelti tra quelli proposti all'allegato 1 del DM 635/2016, ovvero autonomamente proposti, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo allegato 1. Per ciascun indicatore è richiesto di:
- - per i dati tratti dalle banche dati ministeriali, validare il valore iniziale, di norma riferito all'a.s. 2015 ovvero all'a.a. 2015/2016 per gli studenti e all'a.a. 2016/2017 per l'offerta formativa. Tali valori iniziali sono visualizzabili direttamente nella procedura PRO3 a seguito di estrazione delle informazioni dalle banche dati ministeriali;
- - negli altri casi, riportare l'ultimo valore disponibile, con la relativa validazione da parte del Nucleo di valutazione, secondo quanto precisato all'art. 4 del presente Decreto;
- - indicare il target finale previsto per l'anno 2018.
- 3. Per quanto riguarda eventuali progetti presentati congiuntamente da due o più Università, gli Atenei coinvolti individuano un capofila che, in una scheda specifica del proprio portale PRO3, indica:
- a. gli elementi di cui al precedente comma 2, lett a), b) e c) riferiti al progetto nel suo complesso e con riferimento a ciascuno degli Atenei partecipanti;
- b. gli elementi di cui al comma 2, lett. d) ed e) per ciascun Ateneo partecipante.
I sopraindicati progetti concorrono ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, lett. ii del DM 635/2016 per ciascun Ateneo partecipante al progetto.
Articolo 2
Valutazione dei programmi
- 1. L'ammissione a finanziamento dei progetti presentati dagli Atenei viene disposta con Decreto del Ministro, sulla base della valutazione proposta da un Comitato composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM. n. 635/2016.
- 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DM 635/2016, i criteri di valutazione dei progetti presentati dagli Atenei sono specificati nel seguente modo:
- a. Chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione MIUR. Il progetto presentato permette di identificare chiaramente le attività previste nel triennio, i risultati attesi al termine di dette attività, i criteri di selezione degli indicatori e i rispettivi valori obiettivo. Il progetto è pertinente rispetto agli obiettivi della programmazione di sistema e caratterizzato da obiettivi ben definiti ed adeguati alla durata triennale della programmazione;
- b. Grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo. I risultati attesti, i target individuati e il finanziamento disponibile sono equilibrati rispetto alla situazione di partenza, agli obiettivi, alle caratteristiche dimensionali dell'Ateneo e al periodo di programmazione. Laddove non esplicitamente obbligatorio, un eventuale co-finanziamento aggiuntivo sarà valutato positivamente;
- c. Capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza. Il progetto presentato descrive adeguatamente la situazione di partenza, eventuali fattori di contesto di particolare rilievo e le azioni attraverso le quali l'Ateneo intende migliorare la propria performance. Il progetto evidenzia l'impatto atteso delle attività da realizzarsi con il finanziamento richiesto.
Nel caso di progetto presentato congiuntamente tra più Atenei i predetti criteri di valutazione sono applicati per ogni Ateneo partecipante con riferimento al contributo di ciascuno, tenuto conto della qualità complessiva dello stesso. A ciascun partecipante è comunque attribuito un punteggio separato.
- 2. Nella valutazione dei progetti, il Comitato applica la seguente scala valutativa progressiva:
0 |
0,5 |
1 |
Criterio non soddisfatto |
Criterio parzialmente soddisfatto |
Criterio pienamente soddisfatto |
- 3. Ciascun Ateneo potrà accettare il finanziamento attribuito, senza la possibilità di rimodulare i target, oppure rinunciare a uno o più progetti attraverso una propria comunicazione sul sito PRO3, nel caso in cui il finanziamento ottenuto non sia ritenuto adeguato alla realizzazione delle attività.
Articolo 3
Valutazione finale e monitoraggio
- 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del DM n. 635/2016, l'ammissione a finanziamento dei progetti comporta l'assegnazione provvisoria nel corso del triennio del totale del finanziamento attribuito. Al termine del triennio si potrà provvedere per ogni singolo progetto all'eventuale recupero delle risorse attribuite in proporzione all'eventuale grado di raggiungimento parziale dei target prefissati.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il grado di raggiungimento del target finale viene misurato per ciascun indicatore relativo ai progetti ammessi a finanziamento, attraverso il seguente indice:
I2018 = | (x2018-x2016) |
(y2018-x2016) |
Dove:
x2018 = risultato rilevato alla conclusione del triennio per ciascun indicatore
x2016 = valore di partenza per ciascun indicatore
y2018 = valore target finale
L'indicatore I2018 assume valori nell'intervallo [0; +1].
Il valore massimo pari a 1 è raggiunto quando [(x2018 - x2016 )>= (y2018 - x2016 )], mentre il valore 0 viene raggiunto quando (x2018 -x2016 <=0 ).
Nel caso di progetti valutati su più indicatori, il grado di raggiungimento dei risultati relativo a ciascuna linea di azione viene calcolato utilizzando il valore medio dei predetti indici:
Ifin = Media (I2018 )
Se K è l'importo attribuito per ogni singolo progetto, l'importo eventualmente recuperato all'esito della valutazione finale con riferimento al progetto medesimo al termine del triennio è pertanto pari a:.
K x (1 - Ifin)
Se la differenza (1 - Ifin) è inferiore a 0,05 e quindi la realizzazione del programma è pari o superiore al 95%, il programma si considera come realizzato e non sono effettuati recuperi.
- 3. Le scadenze relative al monitoraggio della realizzazione dei programmi e alla verifica del risultato finale dei progetti ammessi a finanziamento sono le seguenti:
- a. 30 giugno 2018, monitoraggio delle attività fino all'anno 2017 con riferimento all'a.s. 2017 ovvero all'a.a. 2017/2018 per gli studenti e all'2018/2019 per l'offerta formativa (rif. numero di corsi);
- b. 30 giugno 2019, valutazione finale all'a.s. 2018 ovvero all'a.a. 2018/2019 per gli studenti e all'a.a. 2019/2020 per l'offerta formativa (rif. numero di corsi).
Articolo 4
Indicazioni operative sugli indicatori
- 1. Nell'allegato 2 del presente Decreto sono riportate le indicazioni tecniche relative al calcolo degli indicatori di cui all'allegato 1 del DM n. 635/2016.
- 2. Con riferimento agli indicatori ricavati dall'Anagrafe nazionale degli studenti, i valori messi a disposizione degli Atenei all'avvio della procedura fanno riferimento alla spedizione ANS del 30 settembre 2016, che sarà considerato come valore di partenza per l'anno 2016.
- 3. Relativamente agli indicatori proposti dagli Atenei (obiettivi B e C), gli Atenei dovranno caricare in formato pdf sul portale PRO3:
- a. una scheda che spieghi il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, l'Ufficio referente dell'Ateneo;
- b. il verbale del Nucleo di valutazione dell'Ateneo contenente la validazione degli indicatori, delle modalità di rilevazione e aggiornamento dei dati, della fonte e del valore iniziale di riferimento.
- 4. Relativamente agli indicatori che non fanno riferimento a banche dati ministeriali (contrassegnati con il simbolo § nell'allegato 2), l'Ateneo dovrà trasmettere il verbale del Nucleo di valutazione con il quale viene validato, sulla base dei controlli ritenuti opportuni, quanto riportato su PRO3.
SEZIONE 2 Valorizzazione dell'autonomia responsabile
Articolo 5
Modalità attuative
- 1. In attuazione dell'art. 5 del DM 635/2016, attraverso la sezione riservata PRO3 (sezione 2 - Valorizzazione dell'autonomia responsabile), ogni Ateneo è tenuto, entro il 20 dicembre 2016, a:
- a. scegliere 2 tra i seguenti gruppi che saranno utilizzati per la valutazione 2017 e 2018 ai fini del riparto della percentuale massima del 20% della quota premiale del FFO:
- - qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1);
- - qualità della didattica (gruppo 2);
- - strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
- b. individuare, per ognuno dei 2 gruppi scelti, un indicatore, tra quelli riportati nell'allegato 2 al DM n. 635/2016.
- a. scegliere 2 tra i seguenti gruppi che saranno utilizzati per la valutazione 2017 e 2018 ai fini del riparto della percentuale massima del 20% della quota premiale del FFO:
I gruppi e gli indicatori prescelti dagli Atenei restano validi per gli anni 2017 e 2018. All'interno di PRO3 sono resi altresì disponibili, con finalità unicamente informative, gli indicatori relativi a tutto il sistema universitario negli ultimi 3 anni. Ciascun Ateneo potrà in ogni caso visualizzare le scelte di cui al comma 1 degli altri Atenei solo successivamente al 20 dicembre.
- 2. La valutazione dei miglioramenti dei risultati conseguiti, in relazione alla tipologia di indicatore, si ottiene rispettivamente:
- a. nell'anno 2017, confrontando i dati dell'a.s. 2016 vs 2015, ovvero dell'a.a. 2016/17 vs a.a. 2015/16, ovvero dell'a.a. 2017/18 vs a.a. 2016/17;
- b. nell'anno 2018, confrontando i dati dell'a.s. 2017 vs 2016, ovvero dell'a.a. 2017/18 vs a.a. 2016/17, ovvero dell'a.a. 2018/19 vs 2017/18.
- 3. In base alle scelte effettuate dagli Atenei, sono formati i seguenti 3 raggruppamenti [A=(Gruppo 1; Gruppo 2); B= (Gruppo 1; Gruppo 3); C=(Gruppo 2; Gruppo 3)], distinti per le Università statali e non statali. Le risorse della quota premiale disponibili in ciascun raggruppamento per gli anni 2017 e 2018, sono pari al prodotto tra:
- a. le risorse complessivamente destinate per tali anni dai decreti relativi ai criteri di riparto del FFO, ovvero del contributo ex L. n. 243/1991, entro il limite massimo del 20% delle risorse riservate alla quota premiale;
- b. il peso percentuale complessivo della componente costo standard (3.) del FFO 2016 degli Atenei partecipanti al raggruppamento.
- 4. Le indicazioni tecniche per l'applicazione e per il calcolo degli indicatori ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 3 sono riportate nell'allegato 3 al presente decreto.
(1.) Si ricorda che l'importo complessivo di Ateneo per il triennio non può superare il 2,5% del Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla L. 243/1991 nell'anno 2015.
(2.) Relativamente all'obiettivo A, riportare i risultati conseguiti nella programmazione triennale precedente
(3.) Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO e, per le Università non statali che partecipano alla quota premiale, dell'incidenza della quota base del contributo di cui alla Legge 243/1991.