VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter;
VISTA la legge 30 luglio 2002 n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” art. 26 “Accesso ai corsi delle Università”;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, l’articolo 8;
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 12.12.2016 n. 987e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante “Decreto di Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica ”e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e, in particolare, l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a) e l’articolo 4;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e, in particolare, l’articolo 1, comma 10;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;
VISTI i decreti del Ministro della Sanità emanati di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2000, n. 189, del 16 agosto 2000, n. 190, del 17 agosto 2000, n. 191 e del 22 agosto 2000, n. 195, con cui, in base all’articolo 4, comma 1, della predetta legge 26 febbraio 1999, n. 42, si è provveduto all’individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5022, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118, recante “Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251”;
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’articolo 5, comma 4;
VISTE le disposizioni interministeriali del 19 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018-2019 presso le istituzioni della formazione superiore”;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2018-2019 le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
DECRETA
Articolo 1
1. Per l’anno accademico 2018-2019 l’ammissione dei candidati ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del D.M. n. 987/2016 e relative modificazioni di cui ai D.D.M.M. n. 60/2017 e n. 935/2017 recante “Decreto di Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica ”e successive modifiche e integrazioni citati in premessa, a seguito di superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 2
1. Possono essere ammessi ai corsi di laurea magistrale, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
- coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Articolo 3
1.Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica , informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2018 con inizio alle ore 11:00. Per lo svolgimento della prova sono assegnate due ore.
4. Sulla base dei programmi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
- trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diciotto quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico;
- dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.
Articolo 4
1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data.
3. In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale, in cui viene sommato il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- cultura generale e ragionamento logico;
- regolamentazione dell’esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese;
- scienze umane e sociali.
4. La valutazione dei titoli accademici e professionali per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al D.P.R. n. 162/1982 |
punti 5 |
altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi |
punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 2 |
attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate |
punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate |
punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 2 |
5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi |
punti 0,50 per ciascun titolo fino a un massimo di punti 5 |
attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate |
punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate |
punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino a un massimo di punti 4 |
Articolo 5
Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati tutelati dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni e dalla legge n. 170/2010 citate in premessa.
Articolo 6
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza e l’imparzialità di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per l’accertamento dell’identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
f.to il ministro
Sen. Valeria Fedeli