Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2014 n. 7
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTO il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di nuove Università non statali e per la soppressione di Università;
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche trova applicazione "quanto previsto … dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali nell'ambito della programmazione;
VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
- - il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…I predetti programmi delle Università individuano in particolare:
- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.";
- - il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane…"
- - il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN);
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui…all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare gli articoli 3, 5, 18 e 24 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19;
VISTO il d. Lgs. 29 marzo 2012, n. 49 in particolare l'articolo 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";
VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse… prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'articolo 60 "Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";
SENTITI i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 21 dicembre 2012, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 21 marzo 2013, dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 24 gennaio 2013.
D E C R E T A
Art. 1 - Programmazione 2013 - 2015
- 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e dall'articolo 10 del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo e gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013-2015.
- 2. Le linee generali d'indirizzo sono finalizzate ad incentivare la programmazione autonoma delle università, anche in raccordo con gli Enti Pubblici di Ricerca nei diversi territori, e la capacità di conseguimento e consolidamento dei relativi risultati attraverso la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario e l'efficienza nella gestione degli stessi.
- 3. In relazione a quanto previsto dal predetto comma 2 ogni Università potrà concorrere al termine del triennio di programmazione 2013 - 2015 al consolidamento a valere sul Fondo di finanziamento ordinario o del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 delle assegnazioni ottenute ai sensi del presente decreto.
Art. 2 - Linee Guida e Obiettivi di sistema
1. La programmazione del sistema universitario nazionale, costituito dall'insieme delle Università statali, dagli Istituti universitari ad ordinamento speciale, dalle Università non statali legalmente riconosciute, dalle Università telematiche, è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
- a) Promozione della qualità del sistema universitario.
- b) Dimensionamento sostenibile del sistema universitario.
2. La "Promozione della qualità del sistema universitario" è realizzata dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni:
I. Azioni di miglioramento dei servizi per gli studenti:
- a) azioni di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro;
- b) dematerializzazione dei processi amministrativi per i servizi agli studenti;
- c) formazione a distanza erogata dalle Università non telematiche;
- d) verifica dell'adeguatezza degli standard qualitativi delle università telematiche.
II. Promozione dell'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione:
- a) Programmazione e realizzazione di obiettivi congiunti tra università ed enti di ricerca;
- b) reclutamento di studiosi e docenti attivi all'estero;
- c) attrazione di studenti stranieri;
- d) potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi in lingua straniera di I, II e III livello anche in collaborazione con Atenei di altri Paesi con rilascio del Titolo Congiunto e/o del Doppio Titolo;
- e) potenziamento della mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all'estero degli studenti.
III. Incentivazione della qualità delle procedure di reclutamento del personale accademico anche al fine di incrementare la quota minima del 20% delle assunzioni di professori provenienti da ruoli o da percorsi di ricerca esterni alla sede chiamante, prevedendo nel regolamento di ateneo l'applicazione uniforme delle seguenti misure:
- a) presenza maggioritaria nelle commissioni di selezione di cui agli articoli 18 e 24 della legge 240/2010 di docenti esterni all'ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
- b) presenza, almeno nelle commissioni di selezione dei professori ordinari di cui all'articolo 18 della legge 240/2010, di almeno uno studioso di elevato profilo scientifico attivo in università o centri di ricerca di un Paese OCSE.
3. Il "Dimensionamento sostenibile del sistema universitario" è realizzato dalle Università attraverso una o più delle seguenti azioni che di seguito vengono indicate in ordine di priorità anche ai fini dell'attribuzione delle relative risorse:
I. Realizzazione di fusioni tra due o più università.
II. Realizzazione di modelli federativi di università su base regionale o macroregionale, con le seguenti caratteristiche, ferme restando l'autonomia scientifica e gestionale dei federati nel quadro delle risorse attribuite:
- a) unico Consiglio di amministrazione con unico Presidente;
- b) unificazione e condivisione di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca.
III. Riassetto dell'offerta formativa da realizzarsi attraverso uno o più dei seguenti interventi:
- a) accorpamento o eliminazione di corsi di laurea e di laurea magistrale su base regionale, macro regionale o nazionale in funzione della domanda, della sostenibilità e degli sbocchi occupazionali;
- b) riduzione del numero di corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso sedi universitarie decentrate non sorretti da adeguati standard di sostenibilità finanziaria, numerosità di studenti, requisiti di docenza, delle infrastrutture e di qualità della didattica e della ricerca;
- c) trasformazione o soppressione di corsi di laurea con contestuale attivazione di corsi ITS (Istruzione tecnica superiore) affini.
Tenuto conto di quanto previsto ai punti I, II e III, i relativi progetti dovranno essere disposti secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 240/10.
Art. 3 - (Sviluppo Sostenibile del Sistema Universitario)
1. Per gli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/16, tenuto conto degli obiettivi definiti ai commi precedenti si prevede altresì:
a) il divieto di istituire nuove università statali e nuove università telematiche, se non a seguito di processi di fusione di cui al comma 3 dell'articolo 2;
b) la possibilità di istituire nuove università non statali legalmente riconosciute, con esclusione di quelle telematiche a seguito di proposta corredata da apposita documentazione che sarà specificata nel sito del Ministero da far pervenire, a pena di esclusione, al competente comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 20 giorni il comitato trasmette la predetta proposta corredata dal motivato parere ai fini della successiva valutazione da parte degli organi ministeriali competenti e dell'ANVUR, sulla base, in particolare, dei seguenti requisiti:
- - documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;
- - offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, dei quali almeno uno integralmente in lingua straniera, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio, nelle quali non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale relative alle discipline giuridiche, delle scienze politiche, delle scienze della comunicazione, delle disciplina della musica, dello spettacolo e della moda, delle scienze agrarie, della medicina veterinaria; nel caso di corsi di medicina e chirurgia, l'istituzione è altresì subordinata al parere della Regione in cui si colloca l'ateneo, che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;
- - piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo a prescindere da eventuali contributi statali, prevedendo la verifica annuale dell'attività dell'Università e al termine del primo quinquennio la verifica della completa realizzazione del progetto formativo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'Università non statale legalmente riconosciuta.
Art. 4 - Programmazione delle Università
1. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione triennale le Università possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo modalità telematiche definite con Decreto Direttoriale, il proprio programma triennale coerente con le linee generali di indirizzo e gli obiettivi di cui all'art. 2.
2. Nell'ambito del rispettivo programma ogni Università, ovvero, gruppo di Università nel caso di Progetti comuni, è tenuta a:
a) Indicare l'azione o l'insieme di azioni per cui intende partecipare relativamente al triennio di programmazione, riportando:
- - lo stato dell'arte, gli interventi pianificati nel triennio (incluso il cronoprogramma) e l'obiettivo che si intende perseguire per ciascuna azione proposta;
- - l'ammontare di risorse finanziarie richiesto (indicando l'ammontare minimo al di sotto del quale non si ritiene realizzabile l'intervento previsto) tenendo conto che l'ammontare massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto attribuito a ciascuna a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2012 ovvero, per le università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo dell'anno 2012 di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.
3. I programmi presentati saranno valutati dal Ministero eventualmente avvalendosi di una Commissione di esperti nominata con Decreto del Ministro che, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 2 ed entro il limite delle risorse disponibili, li ammette o meno ad essere finanziati in relazione ai seguenti criteri:
- a) Coerenza rispetto agli obiettivi della programmazione.
- b) Chiarezza degli obiettivi e coerenza delle azioni pianificate con gli stessi.
- c) Grado di fattibilità del programma, adeguatezza economica, eventuale cofinanziamento diretto aggiuntivo a carico dell'ateneo o di altri soggetti terzi, senza considerare in tale importo la valorizzazione di costi figurativi (es. ore uomo, costi di personale già in servizio, ecc …).
- d) Grado e attitudine del programma a determinare un effettivo miglioramento e ad apportare un reale valore aggiunto rispetto allo stato dell'arte.
- e) Grado di adeguatezza del programma con i risultati ottenuti nella VQR 2004 - 2010.
4. I Programmi delle Università sono altresì monitorati e valutati annualmente secondo parametri coerenti con le Linee di indirizzo e i criteri di cui al presente decreto, adottati dal Ministro avvalendosi dell'ANVUR e sentita la CRUI.
5. I programmi valutati positivamente e ammessi a finanziamento determinano:
a) Per l'anno 2013 l'assegnazione integrale della quota destinata a ciascun ateneo.
b) Per gli anni 2014 e 2015:
- - l'assegnazione di un importo pari al 50% della rispettiva quota di competenza;
- - l'assegnazione integrale o parziale del restante 50% a seguito di monitoraggio e verifica annuale dei risultati della programmazione in relazione ai parametri definiti secondo quanto previsto al precedente comma 4.
6. Il Ministero entro il 30 giugno 2016 verifica quanto realizzato da ogni Università o gruppo di Università relativamente a ciascun programma e, conseguentemente, procede a:
- a) consolidare a decorrere dall'anno 2016 e a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 gli importi relativi ai programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo pari almeno al 90% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3;
- b) recuperare integralmente e in quote costanti annuali a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 nel corso del triennio 2016 - 2018 le somme precedentemente assegnate per i programmi che hanno ottenuto nel triennio un finanziamento complessivo inferiore al 60% rispetto a quanto attribuito all'atto della valutazione di cui al comma 3.
Art. 5 - Programmazione finanziaria 2013 - 2015
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs 49/2012, di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 e con riferimento alla programmazione finanziaria triennale relativa al periodo 2013-15 si prevede che:
a) nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario e della Programmazione triennale delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1 che, relativamente agli anni 2014 e 2015, hanno valore esclusivamente ai fini delle percentuali minime di seguito indicate:
Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali
FFO + Fondo Programmazione triennale |
2013 - 2015 |
QUOTA DIDATTICA: - Costo Standard per studente regolare*- Risultati della didattica |
Min 75% - MAX 85% |
QUOTA RICERCA: - Risultati della ricerca- Valutazione delle Politiche di reclutamento del personale |
Min 8% (2013) |
QUOTA Programmazione |
Min 0,5% - MAX 1,5% |
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI - Interventi perequativi- Interventi specifici |
MAX 3,5% |
TOTALE |
100% |
*per l'anno 2013 qualora non sia definito in tempo utile il costo standard, si utilizzerà la quota base FFO 2012
Art. 6 - Disposizioni finali
Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del Decreto Ministeriale con cui sono definite le linee guida per la programmazione del triennio 2016 - 2018.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2013, Reg. 15, foglio 51
IL MINISTRO
f.to Carrozza