VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera a);
VISTA la potenziale offerta formativa comunicata in sede di accreditamento da parte di ciascun Ateneo per l'anno accademico 2019-2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 maggio 2019, n. 424, con il quale è stata definita la programmazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 2019/2020, nonché il relativo riparto tra le Università;
VISTA la successiva ricognizione avviata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso gli Uffici scolastici regionali, finalizzata a verificare l’effettiva esigenza di laureati in Scienze della formazione primaria, anche a fronte della consistenza di iscrizioni nelle diverse graduatorie di aspiranti, nonché tenendo conto del fabbisogno locale per le scuole paritarie;
VISTA la nota prot. 1005 del 6 giugno 2019, con la quale il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha comunicato l’esito della predetta ricognizione, proponendo un incremento di 270 posti;
RITENUTO pertanto, di integrare, per l’anno accademico 2019/2020, la programmazione a livello nazionale dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di 270 posti;
RITENUTO altresì di dover disporre la ripartizione dei richiamati 270 posti tra le Università;
DECRETA
Articolo 1
1. Per l’anno accademico 2019/2020, ad integrazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale 17 maggio 2019, n. 424, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria sono incrementati di 270 per i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 citata in premessa, e ripartiti tra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati dei paesi Ue e dei paesi non Ue di cui all’articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, citata in premessa in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 17 maggio 2019, n. 424, e al presente decreto.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il ministro
Prof. Marco Bussetti