VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell’impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti;
VISTO l’articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
VISTO altresì, l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;
VISTO l’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”;
CONSIDERATA pertanto, l’esigenza, nelle more della ricostituzione del CNAM, di individuare presso il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca un apposito organismo collegiale con le competenze necessarie alla valutazione tecnica degli ordinamenti didattici dei corsi, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti ministeriali di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
VISTI i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e delle altre Istituzioni non statali, disposte dalla circolare ministeriale n. 6388 del 3 marzo 2017;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 dicembre 2012, n. 208, con cui l’Istituto Europeo del Design (IED) di Torino è autorizzato al rilascio di titoli accademici di I livello;
VISTA la delibera del Consiglio accademico del 10 aprile 2017, prot. RB/es CA 022/17 con cui è approvata le modifica all’ordinamento del corso in Design – indirizzo “Product design”, Design della comunicazione visiva – Indirizzo “Graphic design” e “Video design”;
VISTA l’istanza del 12 aprile 2017 prot. RB/es DA 006/17, con la quale l’Istituto Europeo del Design chiede la modifica del piano di studi dei corsi accademici di primo livello in: Design – indirizzo “Product design”; Design della comunicazione visiva – Indirizzo “Graphic design” e “Video design”, già autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 dicembre 2012, n. 208;
VISTO il verbale n. 19 del 5 e 6 giugno 2017 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa esprime parere favorevole in subordine a specifiche modifiche;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 giugno 2017, n. 18249, con la quale viene comunicata la suddetta richiesta di integrazioni avanzata dalla Commissione tecnica di valutazione;
VISTA la nota del 28 giugno 2017, acquisita al prot. 19996 del 13 luglio 2017 del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, con la quale l’Istituto Europeo del Design (IED) di Torino si è adeguato alle modifiche richieste;
VISTO il verbale n. 21 del 6 luglio 2017 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici in cui la stessa accerta che gli adeguamenti alle modifiche sono stati recepiti;
RITENUTO pertanto, di procedere all’autorizzazione delle modifiche dei corsi accademici di primo livello in: Design – Indirizzo “Product design”; Design della comunicazione visiva – Indirizzo “Graphic design” e “Video design”
DECRETA
Art. 1
- 1. A decorrere dall’anno accademico 2017/2018, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono approvate in favore dell’Istituto IED di Torino le modifiche ai corsi accademici di I livello in:
- a) “Dipartimento di progettazione e arti applicate” - “Scuola di Progettazione artistica per l’impresa”- (DAPL06) Design – indirizzo “Product design”;
- b) “Dipartimento di progettazione e arti applicate” – “Scuola di progettazione artistica per l’impresa”- (DAPL06) Design della comunicazione visiva – indirizzo “Graphic design”;
- c) “Dipartimento di progettazione e arti applicate” – “Scuola di nuove tecnologie dell’arte” – (DAPL08) – Nuove tecnologie dell’arte – indirizzo Video design.
- 2. L’ordinamento curriculare dei corsi, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
- L’autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale ai corsi attivati.
Art. 3
- Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate le modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR, o il diritto di opzione per l’iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.
Art. 4
- L’Istituto IED di Torino è tenuto a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.
IL MINISTRO
F.to Senatrice Valeria Fedeli
Decreto ministeriale 30 ottobre 2017 , n. 854
Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto