IAAD Istituto di Arte applicata e Design di Torino - Accreditamento corso di diploma accademico di I livello
Roma, Giovedì, 19 aprile 2018

IAAD Istituto di Arte applicata e Design di Torino - Accreditamento corso di diploma accademico di I livello

Nota Prot. n. 330

Ufficio:

VISTA                        la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO                        il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, e in particolare l'articolo 3 quinquies, che prevede appositi decreti ministeriale emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, con cui sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademia di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello delle Accademie di Belle Arti e successive modificazioni;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale è stata definita, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, la frazione dell’impegno orario complessivo di ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche, alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle Accademie di Belle Arti;
VISTO                        l’articolo 11, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, il quale prevede che fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera g), della citata legge n. 508 del 1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
VISTO                        altresì, l’articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, che prevede che l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;
VISTO                        il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;
VISTO                        l’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, il quale prevede che “nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio (CNAM), nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti ed efficaci”;
VISTO                        il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”;
VISTO                        il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
VISTI                         i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello delle Istituzioni di cui  all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999 e delle altre Istituzioni non statali, disposte dalla circolare ministeriale n. 6388 del 3 marzo  2017;
VISTO                        il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 marzo 2013, n. 162, con cui l’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino è stata autorizzata al rilascio di titoli accademici di I livello;
VISTA                        la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2017 con la quale si è deliberato di procedere alla richiesta di attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design “Social Innovation Design” ( DIPL02);
VISTA                        la delibera del Consiglio Accademico del 28 febbraio 2017 con cui è stata approvata la nuova attivazione del corso di primo livello in Design “Social Innovation Design”;
VISTA                        l’istanza del 7 aprile 2017, prot. n. 77-17 LM/rr, con la quale l’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino ha proposto istanza di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in Design “Social Innovation Design”( DIPL02) con la previsione di una collaborazione tra IAAD di Torino e Cittadella/Fondazione Pistoletto di Biella;
VISTO                        il verbale del 16 giugno 2017, n. 20, della suddetta Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM in cui la stessa, relativamente alla suddetta istanza, ha ritenuto di formulare una serie di considerazioni sulla cui base richiedere all’Istituzione un supplemento di istruttoria per effettuare una serie di modifiche;
VISTA                        la nota del 7 dicembre 2017, prot. n. 34684, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso all’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino il suddetto parere della Comissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici AFAM, invitando il predetto Istituto ad inviare la documentazione integrativa con cui si adegua alle indicazioni della Commissione;
VISTA                        la nota del 20 dicembre 2017, prot.n. 401-17 LM/rr, con la quale l’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino ha inviato al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca la documentazione richiesta concernente la nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in Design “Social Innovation Design” (DIPL02) adeguandosi a quanto osservato dalla suddetta Commissione;
VISTO                        il verbale del 7 febbraio 2018, n. 26, con il quale la suddetta Commissione ha espresso parere favorevole alla nuova attivazione del corso in Design “Social Innovation Design” (DIPL02);
VISTA                        la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1 dicembre 2017, prot. n. 34108, con la quale si è richiesto all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca il prescritto parere in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare  nonché, in particolare, di valutare se la sede del corso fosse quella della IAAD di Torino e che solo alcuni laboratori di stampo prettamente artistico potessero essere svolti presso i locali di Città dell’Arte  - Fondazione Pistoletto con sede a Biella;
VISTA                        la nota del 27 dicembre 2017, prot. 5752/2017, con la quale l’ANVUR ha richiesto documentazione integrativa;
VISTA                        la nota 15 febbraio 2018, prot. 29-18 LM/rr, con la quale l’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino ha inviato la documentazione richiesta dichiarando decaduta l’ipotesi della collaborazione con la Fondazione Pistoletto;
VISTO                        il parere del 7 marzo 2018, n. 11, con il quale l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca preso atto che ”l’’Istituto ha dichiarato che in merito alla richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM che tutte le attività del corso di cui si richiede l’autorizzazione si svolgeranno presso la sede di Via Pisa 5/d a Torino, in quanto è venuta meno l’ipotesi, indicata nell’iniziale domanda di autorizzazione, della collaborazione con la Fondazione Pistoletto a Biella, per lo svolgimento di alcuni laboratori”, ha effettuato la propria valutazione esclusivamente con riferimento alla sede IAAD di Torino e, al riguardo, si è espressa positivamente;
RITENUTO               pertanto, di procedere all’autorizzazione all’attivazione del corso accademico di primo livello in Design “Social Innovation Design”( DIPL02).

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall’anno accademico 2017/2018 l’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino è autorizzato, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica n. 212 del 2005, all’attivazione del corso accademico di primo livello in:

 “Social Innovation Design”(DIPL02) Scuola di Design Dipartimento di Design Industriale.

2.   L’ordinamento curriculare del corso, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. L’autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti concernenti la conformità dell’ordinamento didattico, l’adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale al corso attivato.

Art. 3

1. L’Istituto d’arte applicata e design (IAAD) di Torino è tenuto a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

 

 IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli

Decreto Ministeriale del 19/04/2018 n. 330
Elenco dei piani di studio approvati con il presente decreto

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