Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ha istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge n. 85 del 2008, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il D.M. 26 settembre 2014, n. 753, come modificato dal D.M. 05/02/2018 n.100, concernente “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”, e, in particolare, l’allegato 5 che individua il Consiglio Universitario Nazionale quale organismo previsto dalla normativa in materia di università, alta formazione e ricerca;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio Universitario Nazionale”, e, in particolare, l’ art.1, comma 7, ai sensi del quale “i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario”;
VISTO l’art. 1, comma 10, della medesima legge 16 gennaio 2006, n. 18, secondo cui : “ Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l'ordinanza medesima. Per l'elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto
VISTO il D.M. 8 febbraio 2017, n. 59, con cui il Prof. Antonio Giuseppe Biondi è stato nominato, tra gli altri, consigliere del CUN, in rappresentanza della componente dei professori di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 06 (Scienze mediche);
VISTO il Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Catania n.777/2018, con il quale il prof. Antonio Giuseppe Biondi, a decorrere dal 2 marzo 2018, è stato nominato professore di I fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 “Chirurgia Generale” - Settore Scientifico Disciplinare MED/18 “Chirurgia Generale” presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche della predetta Università, cessando in pari data dal ruolo di professore di II fascia presso l’Ateneo di Catania;
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi del citato art.1, comma 7, della legge 16 gennaio 2006, n.18, provvedere alla sostituzione del Prof. Antonio Giuseppe Biondi, dando avvio alla procedura finalizzata all’elezione del nuovo rappresentante della componente dei professori di II fascia dell’area scientifico – disciplinare 06;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale per assicurare contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;
VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata nella seduta dell’8 febbraio 2010 da una Commissione di esperti, istituita con Decreto del Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca n. 88 del 21 luglio 2009;
VISTO che anche le precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;
ORDINA
Art. 1
Indizione votazioni
Sono indette, per i giorni 18 e 19 settembre 2018, le votazioni per l’elezione della seguente componente del Consiglio Universitario Nazionale: n. 1 Professore di II fascia dell’area scientifico - disciplinare 06.
Le votazioni si svolgeranno, il giorno 18 settembre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, e il successivo giorno 19 settembre 2018, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
Ogni Ateneo, nell'ambito dei giorni e degli orari sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario.
Art. 2
Elezione del professore di II fascia
E’ costituito un collegio elettorale composto dai professori di II fascia afferenti all’area scientifico disciplinare 06, ai quali è attribuito l’elettorato attivo e passivo.
Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.
A parità di voti prevarrà il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano di età.
Art. 3
Formazione degli elenchi dell’elettorato e presentazione delle candidature
Ai fini della determinazione dell’elettorato, il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predisporrà gli elenchi dei professori di II fascia appartenenti all’area scientifico – disciplinare 06, in servizio al 1° giugno 2018, e li pubblicherà, in data 14 giugno 2018, sul sito all’indirizzo http://elezionicun.miur.it.
Entro il 25 giugno 2018, gli interessati potranno proporre opposizione al Rettore che dovrà pronunciarsi in merito entro il 2 luglio 2018, comunicando al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, il 9 luglio 2018, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell’elettorato attivo.
Le candidature saranno formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicate sul sito http://elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori di II fascia, afferenti all’area scientifico – disciplinare 06, sottoscritte dagli stessi candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2018, ed inviate entro il 24 luglio 2018, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna Istituzione universitaria, al CINECA che provvederà a pubblicarle il 27 luglio 2018 e, successivamente, a trasmetterle alla Commissione Elettorale Centrale di cui al successivo art. 8.
Il modulo di candidatura pre-compilato potrà essere prodotto automaticamente dagli interessati all’interno del proprio sito personale riservato all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it, fermo restando l’obbligo di presentare tale dichiarazione sottoscritta e autenticata dal Rettore, o da un suo delegato, al proprio Ateneo di appartenenza.
Art.4
Esercizio del diritto di voto
Ciascun elettore può votare una sola volta presso la sede universitaria di appartenenza. Il voto presso una sede universitaria diversa da quella di appartenenza è ammesso solo previa formale autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare, a cura degli interessati, al Presidente della Commissione di seggio presso cui viene esercitato il diritto di voto.
Non gode di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare ovvero che sia stato sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare,
Art. 5
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso le sedi già dotate dell'attrezzatura telematica predisposta per precedenti elezioni, con decreto del Rettore saranno istituiti i seggi elettorali.
La Commissione di seggio sarà composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree – scientifico disciplinari e/o tra il personale tecnico - amministrativo delle singole università.
La Commissione di seggio sarà assistita da un funzionario con competenze informatiche. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvederà alla sostituzione.
Art. 6
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e negli orari stabiliti, l’elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull’elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, potrà procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito http://elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.
All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.
Art. 7
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Il 19 settembre 2018 si insedierà la Commissione Elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, le quali saranno pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni, i risultati saranno pubblicati in rete.
Art. 8
Commissione Elettorale Centrale
Con decreto del Ministro sarà costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'articolo 7 e al presente articolo.
La Commissione sarà presieduta da un dirigente di ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero, e sarà composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero di livello non inferiore all’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base della graduatoria, proclamerà l’eletto.
Di tutte le operazioni sarà redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
( Sen. Valeria Fedeli)