Premessa
Le presenti disposizioni, abrogative della precedente nota MIUR prot. 2253 del 30 aprile 2003, si applicano al settore delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), istituite ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 697, i cui accreditamenti sono disciplinati dal D.M. del 10 gennaio 2002, n. 38 per l’attivazione di corsi di primo ciclo di durata triennale e dal D.M. 3 maggio 2018, n. 59 per l’autorizzazione all’istituzione di corsi di secondo ciclo di durata biennale. Si precisa che le premesse e gli allegati, di seguito richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni e che l’art. 7 del citato D.M. 59/2018 prevede, ai fini dell’accreditamento per l’istituzione ed attivazione di corsi di secondo ciclo di durata biennale, che la Scuola istante sia già riconosciuta ed abbia attivato percorsi di primo ciclo da almeno sei anni. Tutte le Scuole che intendano presentare istanza:
- a) per l’istituzione di nuova scuola e/o di un nuovo primo ciclo triennale
- b) per l’istituzione di un secondo ciclo
dovranno conformarsi alle norme dei regolamenti indicati in oggetto, al fine di essere legittimate ad istituire e ad attivare i predetti corsi di studio ed al rilascio, al termine degli stessi, di titoli di studio costruiti sul modello della classe L-12 “Mediazione linguistica” (lettera a) per i percorsi triennali di primo ciclo e sul modello della classe LM-94 “Traduzione specialistica ed interpretariato” (lettera b), per i percorsi biennali di secondo ciclo.
Si rammenta che entro tre anni dall’entrata in vigore del DM 59/2018, ovvero a partire dalla data del 3 maggio 2018, tutte le scuole già esistenti saranno tenute a conformarsi alle previsioni di cui all’articolo 11 comma 5 “Docenza nei corsi”.
1 Titoli rilasciati dalle SSML
Riguardo ai titoli rilasciati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), istituite ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 697 si rammenta che:
- i titoli di primo ciclo triennale di cui alla lettera a) sono equipollenti ad una laurea triennale della classe L-12 e conferiscono il diritto accademico alla prosecuzione degli studi universitari nella classe LM-94;
- i titoli conseguiti al termine del secondo ciclo di cui alla lettera b) sono utili ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all’interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica;
- tali titoli non consentono l’ammissione a corsi universitari di terzo ciclo per l’accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale e non consentono altresì l’accesso alle classi di concorso per la scuola di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente.
Tutte le Scuole che presentino istanza rispetto sia alla lettera a) sia alla lettera b), dovranno adottare regolamenti didattici che rispettino specificità professionalizzanti. Tutte le Scuole che intendano richiedere il riconoscimento di cui sopra dovranno trasmettere le relative istanze e documentazioni all’Ufficio V del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): dgsinfs@postacert.istruzione.it.
2 Presentazione delle istanze di riconoscimento
Le sopracitate istanze di riconoscimento dovranno essere predisposte secondo lo schema di cui all’allegato A), Tabelle 1/A (per i corsi triennali di primo ciclo) e 1/B (per i corsi biennali di secondo ciclo) delle presenti disposizioni. In ogni caso tutte le istanze dovranno essere sottoscritte con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal rappresentante legale dell’Ente Gestore della Scuola ai sensi dell’art. 38 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accludendo copia fotostatica del documento di identità dello stesso. Dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:
Sezione 1 – Documentazione generale (valida per tutte le istanze ed a cura dell’Ente gestore) |
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1.1 |
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 38 e 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al soggetto gestore (se persona fisica) o al rappresentante legale dell’ente (se persona giuridica), attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e godimento dei diritti civili e politici. Si dovrà inoltre dare atto della consapevolezza delle conseguenze penali e amministrative che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da eventuali dichiarazioni mendaci. |
1.2 |
Dichiarazione resa nelle forme di cui al punto 1.1. con cui il gestore (se persona fisica) o il rappresentante legale (se persona giuridica) attestino di:
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1.3 |
Consenso espresso dal rappresentante legale, affinché i dati forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi con la procedura relativa all’istanza presentata, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR). |
1.4 |
Curriculum vitae del rappresentante legale, firmato ed attestante i requisiti professionali posseduti, corredato da dichiarazione di non essere pubblico dipendente a tempo pieno. |
1.5 |
Piano di sostenibilità economica e finanziaria dell’ente gestore, atto a garantire la conclusione di almeno una coorte di studenti, ovvero per il completamento dell’intero ciclo richiesto. |
Sezione 2 - Istanze relative a scuole che intendano attivare corsi di primo ciclo di durata triennale |
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2.1 |
Per ottenere l’autorizzazione all’istituzione di corsi di primo ciclo di durata biennale la scuola istante dovrà produrre un documento aggiornato da cui risulti l’esatto indirizzo attuale della scuola e dell’ente gestore, i nominativi dei referenti, sia dell’ente gestore sia della scuola, i relativi numeri di telefono fisso e mobile, nonché l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC). |
2.2 |
Documentazione relativa alle risorse finanziarie, da cui risulti:
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2.3 |
Regolamento didattico del corso di primo ciclo proposto, adottato ai sensi dell’art. 7, del D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 e predisposto in conformità con gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili della classe delle lauree in “Mediazione Linguistica (L-12)”, secondo quanto specificato nell’allegato A, Tabella 1/A. |
2.4 |
Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente gestore, da cui risulti:
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2.5 |
Studio di fattibilità contenente:
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2.6 |
Dichiarazione resa dal rappresentante legale relativa al corpo docente, tenuto debitamente conto di quanto sancito all’art. 11 del D.M. 3 maggio 2018, n. 59 (si veda la Tabella 3 relativa al personale docente di cui all’allegato B delle presenti disposizioni):
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2.7 |
Per docenti universitari di cui all’art. 11 comma 1 del D.M. 3 maggio 2018, n. 59 si intendono:
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2.8 |
Documentazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale inerente le strutture ed i locali a disposizione della scuola sia con riferimento all’anno accademico che si intende attivare sia ai due anni accademici successivi. In particolare si dovranno fornire:
Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi e degli spazi aperti collegati, oltre che la superficie totale, come di seguito:
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2.9 |
Dovrà inoltre essere prodotta una Relazione tecnica riportante:
Allegati alla relazione tecnica dovranno essere altresì prodotte le seguenti certificazione:
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Sezione 3 Istanze relative a scuole che abbiano attivato il primo ciclo triennale da almeno sei anni e che intendano attivare il secondo ciclo biennale. |
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3.1 |
Le scuole che abbiano attivato il primo ciclo triennale da almeno sei anni, per proporre l’istituzione ed attivazione di un secondo ciclo biennale, devono produrre un documento aggiornato da cui risulti l’esatto indirizzo attuale della scuola e dell’ente gestore, i nominativi dei referenti, sia dell’ente gestore sia della scuola, i relativi numeri di telefono fisso e mobile, nonché l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC). |
3.2 |
Documentazione relativa alle risorse finanziarie, da cui risulti:
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3.3 |
Regolamento didattico dei corsi di primo e di secondo ciclo proposti, adottati rispettivamente ai sensi dell’art. 7, del D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 ed ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera b) del D.M. 3 maggio 2018, n. 59. Detti regolamenti dovranno essere predisposti in coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per le classi L-12 ed LM-94, secondo quanto specificato nelle Tabelle 1/A ed 1/B. Dovranno altresì prevedere criteri di propedeuticità rispetto agli insegnamenti del secondo ciclo, specialmente nel caso in cui la Scuola preveda la possibilità di iscrizione diretta al secondo anno dell’istituendo secondo ciclo, tenuto conto delle risorse, delle strutture e del personale docente. |
3.4 |
Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’ente gestore, da cui risulti:
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3.5 |
Studio di fattibilità contenente:
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3.6 |
Dichiarazione resa dal rappresentante legale relativa al corpo docente, tenuto debitamente conto di quanto sancito all’art. 11 del D.M. 3 maggio 2018, n. 59 (si veda la Tabella 3 relativa al personale docente di cui all’allegato B delle presenti disposizioni):
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3.7 |
Per docenti universitari di cui all’art. 11 comma 1 del D.M. 3 maggio 2018, n. 59 si intendono:
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3.8 |
Documentazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale inerente le strutture ed i locali a disposizione della scuola, sia con riferimento all’anno accademico in corso che ai due anni accademici successivi ed in rapporto alla gestione del primo ciclo di studi ed alla loro adeguatezza all’ampliamento dell’offerta formativa ed al potenziale numero di iscritti, ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera d) del D.M. del D.M. 3 maggio 2018, n. 59.
Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi e degli spazi aperti collegati, oltre che la superficie totale, come di seguito:
Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dall’ANVUR. |
3.9 |
Dovrà inoltre essere prodotta una Relazione tecnica riportante:
Allegati alla relazione tecnica dovranno essere altresì prodotte le seguenti certificazione:
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3 Rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici e relativi crediti formativi
In linea con quanto previsto dall’articolo 13 del DM 59 del 2018 ed al fine di garantire anche per le SSML l’allineamento con lo Spazio Europeo dell’educazione superiore, le Scuole sono tenute al rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente sia al rilascio del titolo di primo ciclo e, laddove autorizzate, sia del titolo di secondo ciclo. Al tal fine, il riferimento normativo è la Legge 11 luglio 2002, n.148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, che recepisce integralmente il testo della convenzione stessa con particolare riferimento all’Articolo IX.3 “Le parti incoraggiano, tramite i centri nazionali di informazione o mediante altri mezzi, l’utilizzo, da parte degli istituti di insegnamento superiore delle Parti, del Supplemento al Diploma dell’UNESCO/Consiglio d’Europa o di ciascun altro documento similare”. Il Decreto Direttoriale 389 del 5 marzo 2019 verrà aggiornato con un allegato dedicato al settore SSML.
Nelle more di tale aggiornamento l’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ciascuna attività̀ formativa (lezioni, esercitazioni, laboratori, tirocinio o stage, seminari) per conseguire il titolo di diploma di I e II ciclo per Mediatori Linguistici deve essere considerato il Credito Formativo per le scuole di Mediazione linguistica (CFM). Al Credito Formativo per le scuole di Mediazione linguistica, modellato sulla base dello European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (1), corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo. Per ogni CFM sono riservate alla lezione frontale dalle 6 alle 8 ore e dalle 8 alle 12 ore alle attività̀ di laboratorio.
4 Forma delle certificazioni.
Le certificazioni richieste dalle presenti disposizioni possono essere presentate, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identità dell’interessato e prova del versamento dell’imposta di bollo, dove prevista dalla normativa di riferimento. Detta prova può essere fornita mediante apposizione del contrassegno telematico sull’originale del documento, oppure attraverso scansione del medesimo contrassegno apposto sul documento, ovvero mediante l’indicazione dei suoi estremi (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre).
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina
Allegati:
- Allegato A - Tabelle 1/A ed 1/B;
- Allegato B - Tabelle 2, 3, 4 e 5;
- Allegato C - Tabelle C/1 e C/2;
- Allegato D - Istanze D/1 e D/2.
1. La guida al sistema ECTS è disponibile al link: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ects-users-guide_en.pdf