Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della modifica apportata da D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l’articolo 2 che riconosce l’autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito Decreto Legge);
VISTO in particolare, il comma 1 dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 22-bis, sono oggetto di processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo;
VISTO altresì, il comma 2 dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge, il quale stabilisce che:
- a) i suddetti processi “sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- b) nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
VISTO il comma 3, dell’articolo 22-bis, del Decreto Legge il quale stabilisce che “ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”;
VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)
primo periodo che ha stanziato ulteriori risorse per consentire la complessiva statizzazione e razionalizzazione delle predette Istituzioni;
VISTO l’art. 1, comma 652, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) terzo periodo con il quale si prevede che sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati riferito alle Accademie di Verona, Genova, Perugia;
CONSIDERATO che le ulteriori Accademie di belle arti a cui è rivolto il processo di statizzazione sono quelle di Bergamo e Ravenna ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104;
RITENUTO di dovere definire la disciplina dei processi di statizzazione ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1, del Decreto Legge;
RAVVISATA la necessità di definire criteri per la valutazione delle domande di statizzazione che consentano il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione previsti dal Decreto Legge nel rispetto dei principi di cui all’art. a 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
DECRETA
Art.1
(Avvio del processo di statizzazione)
- In attuazione dell’art. 22-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito Decreto Legge), il processo di statizzazione degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è avviato su domanda delle singole Istituzioni da presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro 90 giorni dall’apertura della procedura telematica di presentazione delle istanze secondo modalità definite dalla competente Direzione generale.
- La domanda di statizzazione è corredata dalla seguente documentazione:
- a. Progetto di statizzazione (piano di attività e piano finanziario) con relativo cronoprogramma, anche con riferimento a processi di riorganizzazione della gestione amministrativa, di razionalizzazione e qualificazione dell’offerta formativa e di eventuale risanamento del bilancio, per realizzare la statizzazione entro il 1° gennaio 2021;
- b. Eventuale progetto di federazione o fusione, e relativo cronoprogramma, con altre Istituzioni AFAM statali, ovvero Istituzioni non statali interessate dai processi di statizzazione di cui al presente decreto, sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le Istituzioni coinvolte. I progetti di federazione possono coinvolgere anche istituzioni universitarie ai sensi dell’art. 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c. Elenco nominativo del personale docente e non docente in servizio, compresi eventuali comandi o distacchi da altri enti, presso l’Istituto alla data del presente decreto o che lo era alla data del 24 giugno 2017 indicando le modalità di reclutamento e allegando il contratto di ogni soggetto, la retribuzione percepita e gli oneri riflessi, i titoli accademici e professionali, l’anzianità di servizio maturata presso l’Istituto, fatta salva in ogni caso la priorità nell’immissione nei ruoli dello Stato, del personale a tempo indeterminato assunto secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione, artistica, musicale e coreutica;
- d. Bilanci Consuntivi approvati degli anni 2015, 2016 e 2017 e bilancio di previsione 2018 e 2019 con relative relazioni di accompagnamento e verbali dei revisori dei conti;
- e. Relazione analitica predisposta dagli organi deliberanti, verificata dai revisori dell’ente, sulle eventuali situazioni debitorie fino all’anno 2017, come risultanti dai consuntivi dell’ente, nonché su eventuali debiti di nuova formazione riferiti al corrente esercizio 2018 e sul contenzioso in essere;
- f. Risorse edilizie e strumentali a disposizione dell’Istituzione;
- g. Proposta di revisione dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità redatto in conformità a quanto previsto dal DPR 132/2003 per le Istituzioni AFAM statali;
- h. Previsione di eventuali contributi da parte degli enti locali a favore dell’Istituto anche a seguito di statizzazione;
- i. Dichiarazione di impegno da parte degli enti locali:
- a continuare ad assicurare l’uso gratuito degli spazi e degli immobili utilizzati dalle Istituzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali alla data del 24 giugno 2017 ovvero alla data del presente decreto;
- a farsi carico delle situazioni debitorie dell’Istituzione, contratte dalla stessa o dall’ente locale per conto dell’Istituzione, alla data della domanda di statizzazione, fatto salvo quanto indicato all’art. 2, comma 6, del presente decreto.
- La documentazione di cui al punto 2, lettere f), h) ed i), punto 1 non è richiesta alle Accademie di belle arti di Verona, Perugia e Genova, in quanto già valutata ai fini degli accordi di programma vigenti.
Art. 2
(Attuazione del processo di statizzazione)
- Le domande di cui all’articolo 1 sono valutate, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, commi 7, lett. d) e 8, lett. a), b), e), della L. n. 508/1999 da una Commissione formata da 5 componenti, di cui 3 designati dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, compreso il Presidente della Commissione, e 1 designato rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
- a. adeguatezza di immobili, laboratori, aule e dotazioni strumentali (max 25 punti);
- b. sostenibilità economico-finanziaria, tenendo conto di quanto contenuto nella istanza di statizzazione con riferimento a quanto previsto dall’art.1, comma 2, lett. a), d), e), h), i) (max 25 punti);
- c. dimensione ed eventuale caratterizzazione della domanda di formazione di livello accademico tenuto conto della specificità dei corsi di studio nel panorama regionale e nazionale (max 25 punti);
- d. eventuali obiettivi di federazione/fusione con Istituzioni statali o altre Istituzioni oggetto di statizzazione (max 25 punti).
- Ai fini della valutazione positiva della domanda di statizzazione è altresì necessario che sussistano tutti i requisiti previsti dal Decreto Legge e riportati all’art. 1, comma 2, lett. i) del presente decreto e che ci sia una positiva valutazione con un punteggio minimo nella valutazione almeno pari a 40/100. In caso di carenze riscontrate dall’esame della documentazione, la Commissione può richiedere alle Istituzioni integrazioni della domanda presentata nel termine di 30 giorni.
- Sulla base dell’esito positivo della valutazione di cui al comma 1 e 2, la Commissione propone entro il termine di 90 giorni:
- a. gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati;
- b. la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il DPCM adottato ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2, secondo periodo del Decreto Legge.
- Nel caso di esito negativo della valutazione, l’Istituzione può provvedere ad integrare la domanda di statizzazione entro 180 giorni per una ulteriore valutazione da parte della Commissione. In caso di nuovo esito negativo della valutazione, la Commissione propone al Ministro il definitivo diniego della domanda di statizzazione che è disposto con apposito decreto.
- La statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera a), e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lett. b).
- Nel caso in cui, nel corso dell’istruttoria, emergessero debiti non indicati nella documentazione di cui al art. 1, comma 2, ovvero contratti successivamente alla data di presentazione della domanda di statizzazione, e di cui gli enti locali non siano disponibili a farsi carico, l’Istituzione, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà accorpata ad altre Istituzioni statali o in fase di statizzazione, ovvero soppressa assicurando il mantenimento dei posti del personale docente assunto a tempo indeterminato in servizio alla data del 24 giugno 2017.
- Entro il 31 ottobre 2023 su richiesta del MIUR, l’ANVUR effettua, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lett. l), della L. n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale delle Istituzioni statizzate in relazione all’ampiezza dell’offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. L’esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca alla trasformazione delle stesse in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione.
- Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca provvede all’erogazione dei finanziamenti a favore delle Istituzioni interessate dai processi di statizzazione secondo i criteri previsti nell’apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 3, del Decreto Legge.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
(Dott. Marco Bussetti)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Prof. Giovanni Tria)