VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
VISTO in particolare l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative e i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);
VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n.180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modifiche, della legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3 quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell’articolo 6 – comma 3 – del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.119, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n.120, che modifica ed integra il citato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l’articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell' Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 19 ottobre 2015, n. 2326, con il quale è stata costituita una apposita commissione con il compito di svolgere “le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all’art. 1 della L. n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 2 novembre 2015, n. 2454, con il quale è stata integrata la commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326;
CONSIDERATA l’esigenza espressa dai docenti titolari della cattedra di “Pratica organistica e canto gregoriano” di modificare il settore artistico – disciplinare (CODI/20), al fine di favorire l’apporto didattico e garantire una maggiore chiarezza di indirizzo;
VISTO il verbale n. 31 del 9 maggio 2018 relativo al parere positivo espresso dalla citata Commissione costituita con il suddetto decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 19 ottobre 2015, n. 2326, in merito alla modifica e integrazione all’Ordinamento didattico DCPL/66 “Organo e musica liturgica” e al settore artistico disciplinare CODI/20 “Pratica organistica e canto gregoriano”, nel quale sono indicate anche una serie di modifiche da apportare;
RITENUTO opportuno, in relazione alla organizzazione didattica degli Istituti superiori di studi musicali, procedere alla modifica del settore artistico disciplinare al fine di consentire l’esatta individuazione delle discipline in coerenza con le specificità delle attività didattiche da insegnare;
CONSIDERATO che risulta coerente, sia dal punto di vista didattico che artistico modificare il settore artistico disciplinare CODI/20 “Pratica organistica e canto gregoriano” sia nelle declaratorie che nei campi disciplinari;
CONSIDERATO, altresì, che risulta opportuno integrare l’ordinamento didattico diploma accademico di primo livello in “Organo e musica liturgica” DPCL/66 con l’inserimento del settore CODI/20 “Pratica organistica e canto gregoriano” fra le attività formative caratterizzanti;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla modifica della tabella al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90 relativamente al settore artistico disciplinare CODI/20 con conseguente integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120
DECRETA
Art. 1
Alla tabella allegata al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le modifiche ed integrazioni di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
Nell’area delle “discipline interpretative” il settore artistico disciplinare CODI/20 “Pratica organistica e canto gregoriano” è modificato come da tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Alle tabelle allegate al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 20 febbraio 2013, n. 120 sono approvate le modifiche ed integrazioni di cui al successivo articolo 4.
Art. 4
Il corso di diploma accademico di primo livello in “Organo e musica liturgica” – Scuola di Organo – DCPL 66 –è integrato con il settore CODI/20 come da tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto..
IL MINISTRO
Marco Bussetti