IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l’art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l’art. 5, che prevede la reiterazione dell’istanza;
VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
VISTA l’ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia”;
VISTO il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l’istanza e le successive integrazioni con cui il “Laboratorio Ontico-Umanistico- Scuola di psicoterapia ontopsicologica” ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma – Via Cosenza, 7 – per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14 unità e, per l’intero corso, a 56 unità;
CONSIDERATO che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del
28 settembre 2017, ha espresso parere negativo sull’istanza di riconoscimento, rilevando che mancano ricerche metodologicamente forti, con particolare riferimento alla randomizzazione controllata, tali da mettere in evidenza come l’approccio terapeutico proposto abbia dimostrato la sua efficacia su un numero congruo di soggetti in maniera indipendente; mancano, conseguentemente, pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate con peer-review, essendo invece le pubblicazioni presentate, per un terzo comparse su una rivista italiana che è espressione dell’indirizzo dei proponenti, e per due terzi un insieme di contributi clinici e teorici che dimostrano come le evidenze cliniche siano limitate a casi singoli; l’ambito clinico di ricerca è estremamente limitato, essendo riferibile alla psicosomatica cardiologica e poco più; l’indirizzo proposto non dimostra un’accettabile diffusione fondata nella comunità scientifica nazionale ed internazionale;
RITENUTO che, per i motivi sopraindicati, l’istanza di riconoscimento del predetto Istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L’istanza di riconoscimento proposta dal “Laboratorio Ontico-Umanistico-Scuola di psicoterapia ontopsicologica”, con sede in Roma – Via Cosenza, 7 – per i fini di cui all’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Prof. Marco MANCINI