VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 6-ter;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 maggio 2018 prot. n. 385, recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2018/2019”;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale
VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n. rep.120/CSR sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 10.035 di fabbisogno;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 28 giugno 20108, prot. n. 524 recante: “Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019”
CONSIDERATO CHE con il medesimo DM del 28 giugno 2018, prot. n. 524 si è ritenuto di dovere sospendere l’assegnazione dei posti all’Università Unicamillus con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l’Università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell’A.A. 2018-2019, con rinvio della loro eventuale assegnazione ad un momento successivo, ovvero una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed Università alla luce anche del Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. A00248 del 22 giugno 2018, di cui al citato DM del 28 giugno 2018, prot. n. 524;
VISTA altresì l'ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, n. 4123/2018 che, in riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III quater, n. 04826/2018 pronunciata sul ricorso proposto dall’Università Unicamillus contro Commissario ad acta per la Sanità della Regione Lazio, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute, ha accolto le istanze cautelari in primo grado e per l’effetto, ha sospeso gli atti impugnati ivi richiamati;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 18 ottobre 2018, prot. n. 683, recante assegnazione provvisoria, all’esito del contenzioso giudiziale in atto tra l’Università e la Regione Lazio, dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2018/19 per il quale l’Unicamillus aveva espresso il potenziale formativo per l’attivazione;
TENUTO conto dell’intervenuta stipulazione, in data 28 gennaio 2019, tra il Presidente della Regione Lazio ed il Rettore dell’Unicamillus, di apposito Protocollo d’Intesa per gli anni 2019 – 2021, con impegno a revisione annuale, e previo obbligo dell’Università di trasmissione dei risultati di analisi dell’ANVUR;
VISTO il decreto del commissario ad acta n. U00066 del 22 febbraio 2019 recante Presa d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e Saint Camillus University of Health Sciences per il triennio 2019-2021;
VISTA la relazione integrativa dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 22 marzo 2019 nella quale si esprime un giudizio positivo in merito al livello di sufficienza degli accordi dell’Unicamillus con Università e Istituzioni terze a sostegno almeno della fase di start-up e primo ciclo dell’Università;
TENUTO conto della determinazione dei posti disponibili nonché dei criteri di ripartizione dei posti tra gli Atenei di cui al DM del 28 giugno 2018, prot. n. 524;
RITENUTO di definire per l’anno accademico 2018/2019 di concerto con il Ministro della Salute, a definitivo scioglimento delle riserve apposte nei DD.MM nn. 524 e 683, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per la richiamata Università Unicamillus;
DECRETA
- Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2018/2019, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’Università Unicamillus, destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all’articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 sono definitivamente determinati a livello nazionale in n. 55 posti.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.
Il Ministro della Salute
Dottoressa Giulia Grillo |
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dott. Marco Bussetti |