Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2017 n. 43
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il C.U.N.;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTI i pareri generali espressi dal C.U.N. nell'adunanza del 16 dicembre 2015 (prot. n. 511 del 12 gennaio 2016) e nell'adunanza del 14 gennaio 2016 (prot. n. 1479 del 21 gennaio 2016) relativamente all'aggiornamento della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24 comma 3 lett. b) della stessa Legge n. 240 e di quanto disposto all'art.1 comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29 comma 7 della Legge n. 240/2010);
VISTE le note del del C.U.N. del 16 e del 21 giugno 2016;
RITENUTA l'opportunità di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. con i citati pareri;
DECRETA
Articolo 1
- 1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
- 1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.
- 2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
IL MINISTRO
Stefania Giannini