Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 aprile 2018, prot. n. 261, recante: “Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2018/2019”
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 maggio 2018 prot. n. 385, recante “Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2018/2019”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le disposizioni interministeriali del 18 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti "Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018/2019";
VISTA la potenziale offerta formativa riservata agli studenti non comunitari non residenti in Italia espressa dagli Atenei per l’A.A. 2018-2019 con specifico riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 con riguardo ai seguenti Corsi di Studio programmati a livello nazionale :
Corso di Studio |
Potenziale formativo riservato dagli Atenei a studenti non comunitari residenti all’estero |
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) |
700 |
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria |
95 |
corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (lingua italiana e lingua inglese) |
91 |
corsi di laurea delle professioni sanitarie |
1.274 |
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie |
75 |
corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto |
451 |
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con riguardo in particolare ai posti disponibili per i candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero per l’anno accademico 2018/2019;
VISTA la nota U.0352817 del 13-06-2018 dell’Assessorato Sanità ed integrazione Socio Sanitaria della regione Lazio, in particolare nella parte in cui la Regione ribadisce alla Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità di seguito “Unicamillus”) «[…] l’assoluto divieto di formalizzare autonomi e diretti rapporti convenzionali con aziende sanitarie/policlinici e/o ospedali classificai e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –I.R.C.C.S.- pubblici e/o privati e/o case di cura accreditate afferenti al Servizio Sanitario della Regione Lazio, aventi ad oggetto la regolamentazione delle attività di supporto e partecipazione assistenziale da parte di detti Enti ai corsi di laurea in area sanitaria gestiti da codesta università, prescindendo dalla previa valutazione di profilo programmatorio da parte della Regione», nonché la parte in cui precisa alla richiamata Università che « […] non appare ammissibile che possano essere direttamente e autonomamente coinvolte nei percorsi universitari di codesto ente , fuori da qualsiasi intesa e raccordo convenzionale con questa Regione:
- aziende del Servizio Sanitario Regionale […];
- ulteriori strutture pubbliche […];
- strutture assistenziali private già accreditate […]»
VISTO altresì, il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U00248 del 22 giugno 2018 che fa seguito alla richiamata nota della Regione Lazio prot. 352817/2018 ed avente ad oggetto :“Programma Operativo di attuazione del Piamo di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016-2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell’accreditamento dell’Università non statale denominata “Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all’interazione dell’offerta formativa con l’assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente” , in particolare nella parte in cui dispone che «[…] la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Professioni sanitarie dell’Università Saint Camillus non è ricompresa nella Programmazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017 né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all’interazione di tale formazione con l’assistenza sanitaria regionale>>, e nella parte in cui dispone che << […] in assenza di Protocollo, si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dei rapporti tra SSR e università Unicamillus :
- a) è fatto obbligo, pertanto, di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario ad Acta la valutazione dell’impatto economico/finanziario e quindi della compatibilità economica di qualsiasi convenzione tra Aziende sanitarie pubbliche e l’università Unicamillus, per le quali ciascuna Azienda è tenuta a precisare in modo inequivocabile la quantificazione dei maggiori costi indotti dalla didattica e le modalità di rimborso a cura dell’università medesima;
- b) si dà mandato a ciascuna Azienda sanitaria della Regione Lazio di porre in essere ogni azione amministrativa utile anche in autotutela al fine di precisare in modo chiaro, approfondito ed esaustivo le modalità di copertura del finanziamento dei maggiori costi connessi alla formazione dei discenti dei corsi di laurea dell’università Saint Camillus che, non essendo preventivati né approvati dal Commissario ad acta, figurano allo stato incompatibili con il programma operativo per l’attuazione del piano di rientro (concordato con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute) se non espressamente posti ad esclusivo carico dell’università;
- c) è sottoposta , comunque, alla preventiva approvazione del Commissario ad acta anche ogni convenzione tra ciascuna struttura privata accreditata e l’università allo scopo di consentire la valutazione in ordine all’interazione della formazione con l’assistenza sanitaria;
- d) la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicchè nessuna struttura accreditata o anche solo privata, potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria; eventuali incrementi connessi al maggior costo dell’attività sanitaria saranno posti ad esclusivo carico dell’università e/o della struttura sanitaria con specifica previsione in tal senso nel testo della convenzione »;
RITENUTO di dover sospendere, al momento, stante i chiarimenti in essere tra Regione Lazio e Unicamillus, l’assegnazione dei posti al richiamato ateneo con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l’università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell’A.A. 2018-2019;
RITENUTO peraltro, in via prudenziale, di dovere accantonare tali posti rinviando la loro eventuale assegnazione alla richiamata università Unicamillus ad un momento successivo, una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed Università alla luce anche della sopra richiamata deliberazione assunta dal Commissario ad acta ;
RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l’anno accademico 2018/2019 il numero dei posti disponibili a livello nazionale riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’ammissione ai sopra menzionati Corsi di Studio nella misura del contingente riservato espresso dagli stessi Atenei, tenuto conto di quanto sopra evidenziato relativamente alla Università Unicamillus;
RITENUTO in sede di definizione dei suddetti posti di accogliere integralmente l’offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando quanto sopra evidenziato relativamente alla Università Unicamillus;
Decreta
Articolo 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2018/2019, il contingente di posti destinato ai candidati non comunitari residenti all’estero, secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 febbraio 2018 citate in premessa, è determinato con riguardo ai sotto elencati Corsi di Studio programmati a livello nazionale, secondo la seguente tabella :
Corso di Studio programmato a livello nazionale |
Contingente di posti destinato a studenti non comunitari residenti all’estero |
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e Imat) |
635 |
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria |
95 |
corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (lingua italiana e Imat) |
91 |
corsi di laurea delle professioni sanitarie |
1.094 |
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie |
75 |
corsi di laurea direttamente finalizzato alla formazione di architetto |
451 |
2. I posti sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatorie di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
2. I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi Corsi di Studio di cui al precedente articolo 1, nell’ambito dei posti destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia.
3. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il MinistroDottor Marco Bussetti