VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 aprile 2019, prot. n. 394, recante: «Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie 2019/2020»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 aprile 2019, prot. n. 395, recante: «Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l’a.a. 2019/2020»;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2019/2020»;
VISTE le disposizioni interministeriali dell’11 marzo 2019 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2019/2020»;
VISTO il contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all’estero per l’anno accademico 2019/2020 riferito alle predette disposizioni;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riferimento ai posti disponibili per i candidati cittadini dei paesi non UE residenti all’estero per l’anno accademico 2019/2020;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO in sede di definizione dei suddetti posti di accogliere integralmente l’offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca;
RITENUTO di disporre l’attribuzione dei posti tra le Università;
Decreta
Articolo 1
1.Per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno accademico 2019/2020, il contingente di posti destinato ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero, secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 11 marzo 2019 citate in premessa, è determinato, con riguardo ai sotto elencati corsi di studio programmati a livello nazionale, secondo la seguente tabella:
Corsi di laurea |
Candidati dei paesi non Ue residenti all’estero |
Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) |
743 |
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria |
74 |
corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (lingua italiana e lingua inglese) |
86 |
corsi di laurea delle professioni sanitarie |
1.277 |
corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie |
78 |
corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di architetto |
439 |
scienze della formazione primaria |
160 |
2. I posti sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.
2. I posti eventualmente non utilizzati nell’ambito della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi corsi di studio di cui al precedente articolo 1, nell’ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra Atenei all’interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE non residenti in Italia.
3. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTROProf. Marco Bussetti