IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e, in particolare, l’articolo 6, comma 3, in base al quale la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate e l’articolo 6-ter;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. a), l’articolo 3, comma 1, lettera a) e b) e l’articolo 4, comma 1;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica” e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 2;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009 n. 122, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;
VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, recante l’equiparazione dei diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTE le disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recanti “Procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2017-2018”;
VISTO il contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l’anno accademico 2017/2018 riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2017/2018 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del D.L.gs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell’accordo formale;
VISTO l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017, n. 69/CSR;
CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli Atenei, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
VISTE le proposte formulate dal tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
CONSIDERATO che la formazione acquisita nelle lauree magistrali delle professioni sanitarie è finalizzata all’acquisizione delle funzioni dirigenziali nelle relative aree professionali e alla formazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale;
TENUTO conto dell’istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO, alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di accogliere integralmente l’offerta formativa deliberata dalle Università;
RITENUTO di determinare, per l’anno accademico 2017/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le Università.
Articolo 1
1. Per l’anno accademico 2017/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie destinati ai candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 è determinato come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
Classe LM/SNT 1 Scienze infermieristiche e ostetriche |
n. 1228
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Classe LM/SNT 2 Scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione |
n. 601
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Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche |
n. 357
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Classe LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali |
n. 85
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Classe LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione |
n. 235
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2. Ai candidati non comunitari residenti all’estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017 citate in premessa.
Articolo 2
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati comunitari e non comunitari di cui di cui all'articolo 26 della Legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dall’annuale decreto ministeriale recante le modalità e i contenuti della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
- Ciascuna Università dispone l’ammissione dei candidati non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente a essi riservato definito nelle disposizioni interministeriali del 28 febbraio 2017;
Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli